Le risultanze della consulenza tecnica assunta in un procedimento ex artt. 696 e segg. c.p.c. possono assumere il valore di prova scritta per l'instaurazione di un procedimento ingiuntivo ex artt. 633 e segg. c.p.c.? Nel caso di specie era stato promosso un ATP per valutare lo stato di un tetto di un capannone; dalla consulenza tecnica erano emersi dei vizi di costruzione imputabili al tecnico progettista.
Non avendo quest'ultimo provveduto al risarcimento dei danni quantificati da CTU, si valutava la possibilità di instaurare il procedimento monitorio. In effetti, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005, lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo può essere esteso anche alla valutazione delle cause e dei danni oggetto della verifica e se il consulente provvede a quantificare il risarcimento dei danni nella propria relazione, non si vede perché tale dato non possa assumere valore di prova scritta in un successivo procedimento per ingiunzione.
Secondo il costante e acquisito orientamento di dottrina e giurisprudenza, infatti, la prova scritta in un procedimento sommario, qual è quello di ingiunzione, è costituita da qualsiasi documento meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi. Il valore probatorio della consulenza in un procedimento tecnico preventivo e/o consulenza tecnica preventiva è, altresì, rafforzato dal fatto che comunque il procedimento previsto dagli artt. 696 e segg. c.p.c. deve instaurarsi nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo, in caso contrario, viziato da nullità assoluta. Neppure la mancanza di contraddittorio, perciò, può essere addotta come elemento che sminuisce il valore delle risultanze di tale procedimento.
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