In questa materia occorre sempre controllare ciò che dicono le varie leggi
regionali, anche al fine di trovare conferme alle interpretazioni sopra esposte,
sicuramente non troppo chiare. Si deve sempre considerare che quando i problemi
cadono in mano alla burocrazia vi è una esplosione di norme e disposizioni
(spesso del tutto sproporzionate rispetto alla loro utilità) che il normale
cittadino, anche se giurista, non è in grado di reperire e conoscere, senza mai
avere la certezza che non gli sia sfuggito qualche cosa.
Ad esempio la regione Toscana ha applicato e integrate le norme statali con
le seguenti disposizioni (Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3):
Art. 43 Commercio di fauna selvatica
È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare
uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa;
starna; fagiano; colombaccio, e i soggetti (pare che questi “soggetti” siano gli animali!)
provenienti dagli allevamenti di cui agli articoli 39, 40, 41 e da centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Nota: applicazione del tutto corretta della norma statale
La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza
per fini alimentari, appartenente alle specie: germano reale; pernice rossa; starna;
fagiano; colombaccio; lepre; coniglio selvatico; cervo; daino; capriolo; cinghiale nel
rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo
di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi.
Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune
competente per territorio su istanza degli interessati.
Nota: opportuna integrazione della norma statale la quale sia era dimentica che
non ci sono solo uccelli ma anche tanti mammiferi. Si comprende che gli animali
elencati possono essere commercializzarti senza limite di tempo se surgelati.
Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari
di cui ai commi precedenti articolo 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni
temporali di cui ai commi precedenti.
Nota: giusta precisazione, ma rimane il dubbio sulle specie commerciabili ; è consentito
importare carne di gazzella o di canguro? Ovviamente sì come dimostra il
comma 4 dell’articolo 44.
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4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa
illegalmente.
Art. 44 Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero
L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti
sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.
I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono
di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di
avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma sono rilasciate dal Ministero
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere
dell'INFS nel rispetto delle convenzioni internazionali.
La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere
dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima
provenienza.
In materia di allevamenti di fauna selvatica è utile la lettura di questo provvedimento
della Provincia di Como con cui nel novembre 2009 sono stati regolati
gli allevamenti di fauna selvatica.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA
A SCOPO ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE
Art. 1 – Finalità
La Provincia di Como con le presenti disposizioni disciplina l’allevamento, la detenzione,
la vendita e la cessione di fauna selvatica omeoterma, in base all’art. 39 della
L.R. 26 del 16 agosto 1993 e del R.R. n.16 del 4 agosto 2003, nonché nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320 dell’8
febbraio 1954, della L. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale
di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e della L. 473 del 22
novembre 1993 sul maltrattamento degli animali.
Art. 2 – Tipologia degli allevamenti
1. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti
senza fini commerciali, sulla base delle tipologie previste nel R.R. 16 del 4 agosto
2003.
- Categoria A: allevamenti a fini commerciali, esercitati da imprese agricole legalmente
riconosciute, in cui l’attività risulti essere la sola, ovvero la principale, ai fini
del reddito d’impresa;
- Categoria B: allevamenti per fini commerciali, realizzati a scopo di integrazione
dei redditi;
- Categoria C: allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.
2. Gli allevamenti a fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari
di impresa agricola.
3. Gli allevamenti di fauna di specie selvatiche utilizzate a fini di ripopolamento
e/o per le attività cinofile devono essere limitati alle specie autoctone.
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4. Nel conteggio degli individui di ornitofauna selvatica allevati a scopo ornamentale
e amatoriale, appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, non vanno considerati gli
ibridi né gli individui a fenotipo mutato.
Art. 3 – Vincoli particolari 1. Ai sensi dell’art. 24 comma 2 del R.R. n° 16 del 4
agosto 2003, si dispone su tutto il territorio provinciale il divieto di allevamento del
cinghiale (Sus scrofa) e dei suoi ibridi, sia a fini commerciali che a scopo amatoriale.
2. L’allevamento degli Ungulati ruminanti è consentito previa richiesta di autorizzazione
al Servizio Caccia della Provincia di Como e successiva verifica a cura del
Corpo di Polizia Locale della Provincia, tesa a verificare l’idoneità delle recinzioni
degli allevamenti che devono essere allestite in modo da evitare il rischio di fuoriuscita
dei capi, tenuto conto delle specie contenute, dell’orografia e della tipologia del terreno;
a tal fine si richiede di attenersi alle indicazioni tecniche contenute nello specifico
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.
3. Per l’allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a
specie selvatiche autoctone è necessaria l’iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori
Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
Art. 4 – Richiesta di autorizzazione
1. Le autorizzazioni per l’allevamento della fauna selvatica vengono rilasciate dal
Servizio Caccia della Provincia, previa presentazione di domanda da effettuarsi mediante
modulistica appositamente predisposta (Allegato 1).
2. Sono eventualmente accettate allo stesso modo domande in carta libera purché
complete delle seguenti indicazioni:
- generalità e residenza dell’allevatore;
- località in cui avrà sede l’allevamento;
- specie di animali che verranno allevati e tipologia dell’allevamento;
- certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori
mediante fattura d’acquisto o autocertificazione del venditore attestante l’avvenuta
cessione dei soggetti riproduttori;
- relazione tecnico-gestionale in cui sono indicate il tipo di strutture e di recinzioni
esistenti, con dichiarazione di conformità a quanto previsto dal presente regolamento,
in particolare per quanto previsto nell’art. 7;
- dichiarazioni di conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto
riguarda le norme di Polizia Veterinaria, sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e sul maltrattamento degli animali.
3. La Provincia rilascia apposita autorizzazione, che ha durata quinquennale e può
essere rinnovata.
4. Il rinnovo è subordinato, all’osservanza degli adempimenti indicati
nell’autorizzazione ed all’assenza nel periodo di validità precedente alla richiesta di
rinnovo, di sanzioni dovute gravi inadempienze. La domanda di rinnovo deve essere
presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.
5. Gli allevamenti già esistenti all’emanazione delle presenti disposizioni saranno
autorizzati con nuovo provvedimento, previa presentazione di nuova richiesta o di
conferma di quella precedente.
Art. 5 – Registro di allevamento
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1. Per gli allevamenti di categoria A e B, la Provincia rilascia all’atto
dell’autorizzazione un apposito registro vidimato (allegato 2).
2. In tale registro debbono essere indicati:
- la specie, il sesso se identificabile, il numero dei riproduttori e la loro origine documentata;
- l’eventuale contrassegno;
- il numero di animali nati, morti, acquisiti e ceduti, con l’indicazione dei soggetti
cedenti e cessionari;
- gli eventi patologici significativi.
3. Al registro devono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi.
4. Il registro deve essere sempre tenuto nei locali dove ha sede l’allevamento, a disposizione
dei soggetti preposti alla vigilanza. 5. Al fine di aggiornare l’anagrafe degli
allevamenti, copia del registro riferito al 31 dicembre dell’anno appena concluso, deve
pervenire alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno. 6. La tenuta di tale registro
non è obbligatoria per gli allevamenti di fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra
germanata.
Art. 6 – Contrassegno e marcatura individuale dei mammiferi
1. Negli allevamenti di mammiferi tutti gli animali, con la sola esclusione della lepre
comune, vanno marcati mediante apposito microchip rilasciato dall’ASL. Le spese
relative all’acquisto dei microchip sono a carico del titolare dell’allevamento.
2. In casi particolari, stabiliti dal Servizio Veterinario della competente ASL, la
marcatura può avvenire anche tramite altri dispositivi concordati con il Servizio Veterinario.
3. Il numero del contrassegno va riportato nel registro di cui all’art. 5 del presente
Regolamento.
4. La marcatura degli animali nati nell’allevamento avviene entro un mese dalla
nascita con conseguente comunicazione, entro 10 giorni, alla Provincia – settore Caccia
e Pesca - da parte dell’allevatore, per mezzo di apposito modello predisposto (allegato
3)
5. La marcatura degli animali nati all’esterno dell’allevamento è autorizzata dalla
Provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione
legale (allegato 4).
Art. 7 – Contrassegno e marcatura individuale degli uccelli
1. Negli allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, ad esclusione del
fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell’anatra germanata, tutti gli
esemplari devono essere detenuti previa marcatura per mezzo di apposito anello inamovibile.
1. Gli esemplari di avifauna nati in cattività vanno segnalati entro l’anno in corso
alla Provincia, mediante il modello predisposto (allegato 5) e devono essere regolarmente
marcati o inanellati con anello chiuso, conforme alle disposizioni previste dalla
Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale
o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola
dell’allevatore, nonché l’anno di nascita ed il numero di individuazione dell’animale.
Tale inanellamento deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita.
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2. Sono ammessi l’allevamento e la detenzione di volatili provenienti da paesi
esteri purché adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa
comprovante la nascita in cattività.
3. La marcatura degli animali nati all’esterno dell’allevamento è preventivamente
autorizzata dalla Provincia, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione
legale (allegato 6). Art. 8 – Recinti e strutture di stabulazione
1. Gli allevamenti di mammiferi devono garantire strutture di recinzione tali da
impedire la fuga dei soggetti detenuti, nonché essere provvisti di idonei dispositivi per
la cattura, da utilizzare sia per la marcatura dei soggetti che per ogni altra eventuale
operazione che richieda la manipolazione degli animali. Queste strutture devono essere
descritte nella relazione tecnico-gestionale da allegare alla richiesta di autorizzazione
all’allevamento.
2. Le strutture dell’impianto nonché le tecniche di produzione e di ambientamento
per gli allevamenti di specie destinate al ripopolamento e/o detenute per fini anche
amatoriali, devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche
comportamentali degli individui. A questo riguardo si rimanda a quanto stabilito
dall’INFS:
- Galliformi, da 1 a 30 gg: 0.02-0.5 mq / capo;
- Galliformi, oltre 30 gg: 0.5 – 2.0 mq/capo in voliera;
- Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo;
- Ungulati: 5.000 mq / capo.
3. Per la detenzione di un singolo soggetto di avifauna allevata a scopo ornamentale
o amatoriale, l’allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di
26 decimetri cubici. Per l’allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve
comunque essere garantito uno spazio vitale minimo di 18 decimetri cubici per soggetto.
4. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre,
adeguatamente aerato, dove vengono previste periodiche operazioni di disinfestazione
e disinfezione. Le gabbie utilizzate a fini espositivi, essendo per uso temporaneo, sono
individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Commissione Ornitologica Mondiale).
Art. 9 – Prelievo e cessione degli animali
1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti
per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all’art. 13 della L. 157/92 (Mezzi
per l’esercizio dell’attività venatoria), è consentito per esigenze di carattere strettamente
sanitario e previo apposita autorizzazione dell’autorità sanitaria.
2. L’abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il
corso dell’anno solare. La macellazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia. Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente a centri di
macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente o ad altro analogo allevamento
autorizzato.
3. Al momento della cessione degli animali, l’allevatore deve rilasciare
all’acquirente, oltre ai documenti di natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo
e, se previsti, gli estremi di autorizzazione dell’allevatore, il nominativo
dell’acquirente, la specie, il numero identificativo dell’individuo, quando previsto per
l’allevamento, e il numero totale di capi ceduti.
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4. Gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale possono cedere in forma gratuita
i soggetti allevati, purché accompagnati da modello prestampato fornito dalla
Provincia (allegato 7). 5. Gli esemplari di specie destinate al ripopolamento potranno
essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all’attività di ripopolamento o ad
altri allevatori autorizzati.
Art. 10 – Anagrafe degli allevamenti
1. Presso la Provincia, Servizio Caccia, è istituita l’anagrafe degli allevamenti, aggiornato
annualmente, in cui vengono indicati la denominazione, la tipologia di allevamento,
le specie allevate, il numero di riproduttori per specie, il numero di capi prodotti
per specie, in numero di capi acquisiti, il numero di capi ceduti.
2. Al fine di aggiornare l’anagrafe degli allevamenti di cui sopra, i titolari sono tenuti
ad inviare comunicazione al Servizio Caccia della Provincia (Allegato 8). Sono
esentati da questa comunicazione gli allevamenti a scopo ornamentale e/o amatoriale
in cui la riproduzione di queste specie viene impedita, tramite separazione degli esemplari
di sesso diverso.
Art. 11 – Norme sanitarie
1. Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché
al regolamento di Polizia Veterinaria e all’obbligo di adottare misure per garantire
il benessere degli animali.
2. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l’isolamento di selvatici
malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non
naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare al servizio veterinario
dell’ASL territorialmente competente, ai sensi di legge, situazioni patologiche di natura
epidemica in atto o sospette.
Art. 12 – Revoca dell’autorizzazione
1. La revoca dell’autorizzazione di allevamento è disposta dall’Amministrazione
provinciale, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli
obblighi e prescrizioni del presente regolamento o delle normative vigenti in materia.
2. L’autorizzazione può essere nuovamente rilasciata previa regolare richiesta, a
far data dal compimento del terzo anno dall’avvenuta revoca.
Art. 13 – Verifiche, controlli e vigilanza 1.La Provincia effettua controlli e vigila
sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento tramite il
Corpo della Polizia Provinciale.
2. La vigilanza è altresì affidata ai soggetti di cui alla vigente normativa in materia
di caccia.
Art. 14 – Disposizioni finali
1. Gli allevamenti già esistenti all’emanazione del presente regolamento devono
adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi e ai Regolamenti
vigenti che disciplinano la materia.
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