Tempo addietro abbiamo pubblicato un articolo in cui si dava conto dell’intervenuto ripensamento da parte del Consiglio di Stato in tema di condanna per i c. d. “reati ostativi” e divieto di porto e detenzione di armi ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, esponendo che l’intervenuta riabilitazione non poteva avere alcun effetto sull’automatismo previsto per tali categorie di reati.
Orbene ancora una volta la giurisprudenza amministrativa appare del tutto altalenante poiché con la pronuncia n. 1422 del 17.11.2016 il TAR di Torino è ritornato in argomento ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dalla Prefettura con il quale fu disposto il divieto di detenzione delle armi sulla sola considerazione dell’intervenuta condanna per il reato di omessa denuncia di armi ai sensi degli artt. 38 e 221 TULPS (per ritrovamento in casa del condannato di un fucile non di sua proprietà).
Il TAR, infatti, ha ritenuto che dovesse deporre a favore del ricorrente sia l’intervenuta riabilitazione per il reato de quo sia il lungo lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di divieto e la commissione del reato ed in particolare ha precisato che “(…) la P.A. non può considerare le condanne a guisa di fatto preclusivo immodificabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi di esperienza giuridica, estranea all’ordinamento positivo. Ove fosse consentita alla P:A. sempre e comunque (e dunque senza badare all’evoluzione d’ogni singola vicenda) una motivazione di rigetto completamente avulsa dalla realtà attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non più riprodotto la norma risulterebbe nella sua irragionevolezza di dubbia legittimità costituzionale (…)”.
Da parte nostra non possiamo che salutare con favore una simile pronuncia che, riallineandosi con la giurisprudenza precedente del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1072 del 29.01.2015), è certamente in linea con i principi della Carta Costituzionale, soprattutto per quanto riguarda il principio di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena.
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