ARMA DA CACCIA
La definizione della nozione di arma da caccia è essenziale in ambito venatorio
ma deve essere tenuta presente anche ai fini del numero di armi detenibili
senza licenza di collezione.
Iniziamo da questo secondo aspetto. Il legislatore, al solito ha complicato
inutilmente una cosa semplice. Fino al 1975 era cosa ovvia che ogni arma lunga
non da guerra fosse usabile per caccia; l’art. 97 del Reg. al T.U. leggi di P.S.
stabiliva che si potevano detenere fino a 1500 cartucce per arma da caccia e,
siccome non dettava alcuna disposizione per le cartucce per fucili non da caccia,
l’unica conclusione possibile era proprio che tutti i fucili si consideravano
da caccia.
L'art. 10 della legge n. 110/1975, nel testo originario, limitava la detenzione
di armi comuni al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da
caccia al numero di sei.
L’art. 9 della legge sulla caccia 968/1977, che introduceva le vigenti limitazioni
sui calibri usabili per la caccia in Italia, faceva sorgere il problema interpretativo
se, ai fini della detenzione, la nozione di arma da caccia era sostanziale,
e si dovesse aver riguardo a tutte quelle armi che la cultura armiera ritiene
idonee per certe cacce, sia in Italia che all'estero (spingarde, express, ecc.), oppure
formale, e si dovesse aver riguardo solo a quelle armi che la legge venatoria
vigente consente di utilizzare per la caccia in Italia.
La prima tesi era indubbiamente la più ragionevole perché molti cacciatori
sono soliti andare all'estero a caccia di tipi di selvaggina che non si trovano in
Italia e non si comprende perché essi non possano detenere come armi da caccia
(e quindi senza diventare collezionisti di armi) anche armi che la legge venatoria,
per puri motivi contingenti, vieta di usare in Italia.
La diatriba è stata infine risolta dal legislatore, però nel senso meno condivisibile.
La legge 25 marzo 1986 n. 85 sulle armi sportive ha stabilito che la
detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo
31 del T.U. leggi di P.S. è consentita nel numero di due per le armi comuni
da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo
comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (vecchia legge sulla caccia), e
di sei per le armi per uso sportivo. Infine la L.157/1992 (attuale legge caccia)
ha poi soppresso il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto
comma dell'articolo 10 della L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato
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dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge
21 febbraio 1990, n. 36.
In altre parole attualmente non vi è limite al numero di armi comuni da caccia,
usabili a tal fine in Italia, che si possono detenere senza bisogni della licenza
per collezione di armi comuni.
Il legislatore è riuscito comunque a creare ulteriore confusione perché ha
introdotto la categoria delle armi sportive, detenibili solo nel numero massimo
di sei pezzi, dimenticandosi però di precisare che le armi da caccia sono una
categoria speciale delle armi sportive, visto che la caccia è senza dubbio uno
sport! Qualcuno è arrivato così persino a sostenere che non si possono detenere
più di sei fucili per il tiro a volo perché sono sportivi e non da caccia. Ed altri,
male interpretando la legge 85/1986 sulle armi sportive, ha anche concluso che
un fucile da tiro a volo non potrebbe essere usato per cacciare.
Tralasciando queste evidenti astruserie del diritto, si può tranquillamente
affermare che sono armi da caccia tutti i fucili a canna liscia dal 12 in su (16,
20, 24, ecc.) e tutte le armi lunghe in calibri consentiti per la caccia, salvo alcuni
fucili da tiro di precisione classificati come sportivi e con struttura che li
rendono non utilizzabili per uso venatorio (ad es. fucili da bench rest). Il numero
di colpi contenibili nel serbatoio mobile (caricatore) o nel serbatoio fisso
non influisce sulla qualificazione dell’arma.
La legge sulla caccia del 1992, che in proposito ricalca con poche modifiche
quella precedente del 1977, stabilisce all'art. 13 che in Italia i cacciatori
possono impiegare solo i seguenti tipi di armi:
1) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,
con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore
a 12, nonché fucile a canna rigata a caricamento manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a 40 millimetri;
2) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6. Si noti che nella legge del 1977 anche per i combinati si
stabiliva che il bossolo a vuoto non doveva superare i 40 mm.; secondo le
usuali regole interpretative, in cui si presuppone sempre e fino a prova contraria
che il legislatore sappia ciò che fa, si dovrebbe concludere che in un combinato
la canna rigata può usare anche munizioni con bossolo inferiore a 40 mm
e quindi, ad esempio, essere in calibro .22 l.r.
3) Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad
anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere più di un colpo.
È poi consentito l'uso dell'arco e del falco e sono vietate tutte le armi e tutti
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i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi. L'art. 21 vieta di
usare munizione spezzata per gli ungulati (cinghiale, cervo, capriolo, camoscio,
daino e simili), di usare armi da sparo munite di silenziatore (è ben difficile
usarlo su armi non da sparo!), di usare armi impostate con scatto provocato dalla
preda (vale a dire armi usate come trappole che l'animale fa sparare al suo
passaggio; stando alla lettera della legge il cacciatore potrebbe però sistemare
un'arma sul percorso dell'animale e azionarla a distanza con un telecomando,
visto che in tal caso non è l'animale a provocare lo sparo). Vieta espressamente,
per motivi imperscrutabili, l'uso della balestra.
La legge vieta l’uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Non è
quindi vietato averle con sé sul terreno di caccia, ma solo di caricare con esse il
fucile.
È vietato abbandonare sul terreno di caccia i bossoli sparati (chi ha scritto la
norma non aveva mai sparato in terreni molto incolti o in luoghi ove le cartucce
rotolano via per decine di metri!).
Una disposizione assolutamente non condivisibile è quella contenuta
nell'art. 22 della legge, e che impone a coloro che vogliano cacciare con il falco
o con l'arco, di munirsi di licenza di porto di fucile; conseguenze difficilmente
comprensibili e in odore di incostituzionalità sono che il cacciatore con arco o
con il falco non può andare a caccia se è un obiettore di coscienza, che deve
dimostrare la capacità tecnica nel maneggio di armi e l'idoneità psicofisica, che
deve dimostrare di conoscere la legislazione sulle armi e sulle munizioni.
A questo punto si dovrebbe seriamente riconsiderare se l'art. 22 non consenta
una interpretazione più razionale: quando al comma 11° il legislatore dice
che le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della
caccia mediante l'uso del falco e dell'arco, non intendeva verosimilmente far
riferimento alle norme sulla licenza di porto di fucile, ma solo a quelle relative
all'esame venatorio.
Sull'interpretazione di queste norme, del resto chiare per chi conosca il loro
iter, gli inesperti di armi hanno fatto un po' di confusione, priva di ogni fondamento.
Vediamo quindi di comprendere le espressioni tecniche usate dal legislatore,
ricordando che il Catalogo nazionale non indica (e non deve indicare) se
un’arma comune catalogata è o meno da caccia. È la legge a stabilire quali sono
le armi da caccia e la legge la interpretano i giudici e non gli impiegati del
Ministero degli Interni! Il catalogo invece elenca le armi che sono state ufficialmente
classificate come armi comuni sportive.
Al punto 1) sono elencati tutti i fucili diversi dai combinati e cioè:
A) fucili a una o due canne lisce, di calibro eguale o diverso, giustapposte o
sovrapposte; i fucili possono essere ad avancarica, a caricamento manuale (occorre
introdurre manualmente, con le mani o mediante un sistema di otturatore,
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ogni cartuccia nella camera di cartuccia; la cartuccia può però essere contenuta
in un serbatoio). Rientrano in questa categoria i fucili a pompa. Questi fucili
devono avere un calibro non superiore al 12. Si noti che per le canne lisce, il
valore del calibro cresce con il diminuire del diametro della canna; perciò calibri
superiori al 12 sono i calibri 8 e 10. Rimangono così vietate le cosiddette
spingarde (grossi fucili da appoggiare ad un sostegno sui barchini per la caccia
alle anitre).
B) fucili ad una canna liscia, semiautomatici (le munizioni sono contenute
in un serbatoio, fisso o mobile; la prima cartuccia viene inserita manualmente,
le successive vengono automaticamente inserite nella camera di cartuccia dopo
l'espulsione della cartuccia sparata; lo sparo non avviene automaticamente,
come nelle armi a raffica, ma occorre rilasciare ed azionare il grilletto ad ogni
colpo). Questi fucili devono avere anch'essi calibro non superiore al 12 ed inoltre
il caricatore (rectius: serbatoio), non deve poter contenere più di due cartucce;
ciò significa che l'arma non potrà sparare, senza essere ricaricata, più di
tre colpi: quello introdotto manualmente nella camera di cartuccia (vulgo, in
canna) e i due nel serbatoio (in questo senso anche la circolare Min. Interno
559/c. 10023.10100. A(2) del 21 agosto 1992).
Nella zona faunistica delle Alpi il serbatoio deve poter contenere una sola
cartuccia.
Il vincolo del serbatoio non è rivolto al fabbricante, ma al cacciatore e
quindi è sufficiente che sul terreno di caccia il serbatoio (che di norma è costruito
per contenere 5 o 6 cartucce) sia adattato in modo che non possa contenere
più di due cartucce; l'adattamento deve essere tale da non poter essere
eliminato in tempi ragionevoli sul terreno di caccia.
La precedente legge 968/77 stabiliva che l'arma doveva essere limitata a
non più di tre colpi con apposito accorgimento tecnico. La circostanza che il
legislatore abbia ora usato una diversa espressione (con caricatore contenente
non più di due cartucce), più sfumata, indica che si è voluto consentire ogni ragionevole
soluzione idonea ad impedire al cacciatore di sparare più di tre colpi
consecutivamente.
In pratica la riduzione di colpi deve essere fatta in modo che essa non sia
rimovibile durante al caccia; quindi un bel pezzo di plastica forzato nel serbatoio
in modo da poter essere tolto solo con attrezzi oppure una parte in metallo
ben avvitata. Si consideri poi che la norma vuole anche impedire che ci si sottragga
facilmente ad un controllo; quindi il riduttore non solo non deve poter
essere tolto facilmente, ma neppure deve poter essere messo rapidamente,
quando si vedono i guardiacaccia da lontano!
C) fucili a una o più canne rigate, di calibro eguale o diverso, ad avancarica,
a caricamento manuale o semiautomatico (vedi punto 1).
Questi fucili incontrano un limite di calibro che il legislatore ha posto me27
diante la richiesta di due requisiti che, per la formulazione inutilmente tortuosa
della frase, appaiono, a prima vista, di difficile comprensione; dice infatti la
legge (attuale art. 13) che l'arma deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo
che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o
.22, o .222, .223, .224, .225, secondo il sistema anglosassone), ben potrebbe
misurare, in realtà 5,56 o 5,62 mm. Ciò che conta è il diametro del proiettile
indicato nelle tabelle del C.I.P. Si veda più ampiamente la voce →Calibro.
L'incomprensibilità della frase usata deve essere risolta tenendo conto della
volontà del legislatore espressa nei lavori parlamentari e da cui risulta chiaro
che il legislatore voleva semplicemente vietare i calibri a percussione anulare e
perciò voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm
(con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale),
deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore
voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva
che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio;
non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo
è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri
inferiori al .22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore
non ha neppure proibito i calibri Flobert 6 o 9 mm, che pure fanno meno
rumore del calibri .22; quindi ora sono da caccia i calibri Flobert 5,6 mm a
pallini perché non destinati ad arma canna rigata, sono da caccia i calibri 6 e 9
mm perché superiori a 5,6 mm (in effetti il ca. 6 mm. è 5,9 mm) mentre rimane
non da caccia il cal. 5,6 mm o .22 Flobert, che in effetti è 5,73 mm. Il che vuol
dire che due cartucce identiche come prestazioni e dimensioni, sono discriminate
per 17 decimi di millimetro di diametro!
I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza,
tutti i calibri .22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R. 22 magnum, 22 extra
long, per citare quelli usati in Italia); per l'ignoranza del legislatore sulla loro
esistenza sono poi rimasti involontariamente vietati pochi calibri a percussione
centrale tra i quali il più noto è il .22 Hornet (bossolo di 36 mm); altri, piuttosto
rari, sono il .218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22
Wildcat.
È dubbio se siano consentiti i calibri inferiori a 5,6 mm (ad es. .17 Remington
con bossolo di 45 mm. .219 Zipper con bossolo di 50 mm. ma vista anche
la loro scarsa importanza venatoria, è opportuno attenersi alla interpretazione
sopra esposta e adottata dal Ministero dell'interno con Circolare 6 maggio 1997
n. 559/C-50.065-E-97 (G. U. n. 122 del 28 maggio 1997) così formulata:
La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano
tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento sin28
golo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili
cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a
40 millimetri.
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali
che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo
a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Al punto 2) sono contemplati i fucili combinati, vale a dire fucili a più canne
giustapposte o sovrapposte che combinano assieme fino a quattro canne, alcune
a canna liscia, altre a canna rigata (billing se le canne sono due, drilling se
le canne sono tre, vierling se le canne sono quattro). Ovviamente trattasi di armi
prive di serbatoio in cui le cartucce devono essere inserite una per una, manualmente.
Il legislatore stabilisce che in Italia non si possono usare combinati
con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non
inferiore a 5,6 mm. Come anticipato sopra, non richiede che il bossolo sia almeno
40 mm e perciò la canna di un combinato potrebbe anche essere in cal.
22 l.r. o in calibro .22 Hornet, molto usato nei combinati dell’area tedesca (mia
opinione non confermata da decisioni ufficiali).
Per quanto concerne i calibri Flobert, sicuramente consentiti nei calibri 6 e
9 mm. è nata un po' di confusione per il fatto che sotto la denominazione .22
Flobert vengono commercializzati sia le cartucce “5,6 mm Flobert” con palla
da 5,71 mm che le cartucce 6 mm. Flobert con palla da 5,87 mm ! Quindi si potrebbe
sostenere che tutti i calibri Flobert sono consentiti per la caccia. Personalmente
raccomando di attenersi al seguente prospetto
- 5.6 mm Flobert a palla: proibito perché il calibro nominale è 5,6 mm e il
bossolo è 6,8 mm
- 5,6 mm e 9 mm Flobert a pallini: da caccia perché la limitazione del bossolo
si applica solo alle cartucce a palla
- 6 mm e 9 mm Flobert a palla: da caccia perche superano i 5,6 mm
D) fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (cioè manuale mediante
azione sulla leva dell'otturatore); debbono essere nei calibri consentiti per la
caccia, ma non è prevista alcuna limitazione al numero di colpi contenuto nel
serbatoio. Soluzione razionale perché la necessità di togliere l'arma dalla posizione
di mira per azionare l'otturatore e il tempo impiegato impediscono di
colpire selvatici a ripetizione, visto che ben difficilmente essi se ne stanno fermi
ad attendere che il cacciatore abbia ricaricato l'arma!
Si noti come il legislatore del 1992 abbia omesso di dire che sono vietate le
armi ad aria compressa come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi
a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza
del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando
alla lettera della legge, nulla vieterebbe di usare per cacciare un fucile ad aria
compressa a canna liscia.
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La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad avancarica, siano essi antichi
o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.
Numero di colpi nelle armi semiautomatiche a canna rigata
Ci si è chiesti spesso se le armi semiautomatiche a canna rigata possano essere
usate in caccia con serbatoio atto a contenere più di due cartucce. Il problema
nasce dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva
con legge 5 agosto 1981, n. 503, richiamata dall’art. 1 LC.
Questa convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, vieta espressamente nel suo allegato V l'impiego
venatorio di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore dotato
di più di due cartucce.
In altri paesi europei (Svizzera, Francia, Belgio, Germania, Austria) essa è
stata interpretata nel senso che in qualunque tipo di caccia e di territorio è vietato
usare dette armi se non con serbatoio limitato a due colpi.
Era stata sostenuta autorevolmente anche la tesi contraria, argomentando
che il divieto va limitato a particolari ambiti territoriali, ma ora la questione è
stata risolta definitivamente dalla direttiva europea 2009/147/CE concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, la quale ha definitivamente stabilito
(art. 8) che sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore
a più di due colpi. Non tragga in inganno il fatto che la norma si riferisce
solo alla caccia agli uccelli. La direttiva è rivolta a tutelare in ogni modo
tutti gli uccelli, sia dai cacciatori che dai bracconieri, e quindi la norma vuole
proprio impedire che ci si rechi sul terreno di caccia con armi idonee a catturare
troppe prede; né la norma può essere riferibile solo alle armi a canna liscia
perché molte delle specie tutelate sono cacciabili con armi a canna rigata.
Numero di fucili usabili
Alcuni interpreti si sono posti il problema se sia consentito cacciare con più
di un fucile. La risposta non può che essere positiva, per vari motivi:
- la licenza di porto di fucile non pone limite al numero di armi portabili;
- per antica consuetudine venatoria, espressamente prevista (R.D. 5 giugno
1939, n. 1016, art. 8), si usano portare più fucili per alcuni tipi di cacce;
- sia la L. n. 968/1977 (art. 9) che quella vigente L. n. 157/1992 (art. 13),
oltre non abrogare tale disposizione, espressamente prevedono che il cacciatore
è autorizzato a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio”,
con inequivocabile uso della forma plurale.
Se si può cacciare sia a palla che a pallini non vi è nessun motivo per cui
non possa andare con due fucili adatti ai due tipi di caccia. E se si va con due
fucili eguali non si può certo dire che si aggira il divieto di disporre di più di tre
colpi Perché questo limite riguarda i colpi contenuti in un'arma e sparabili in
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rapidissima successione, ma non riguarda, ad esempio le armi a ripetizione
manuale. È chiaro che il dover cambiare fucile comporta una rapidità di tiro
ben diversa da quella garantita da un'arma semiautomatica o da un drilling.
Quindi, visto che non si possono trasportare più di sei armi alla volta,
l’unico limite al numero di fucili usabili in caccia è di sei fucili, anche se non è
proprio comodo utilizzarli tutti!
Ma forse il dubbio è nato da un equivoco: i calendari venatori ben possono
stabilire delle limitazioni che incidono sul numero di fucili usabili per una data
caccia; se ad esempio è stabilito che il cinghiale si può cacciare solo con carabina
a canna rigata, è chiaro che non posso portare con me durante la braccata
un fucile a canna liscia, a meno che non sia scarico e in custodia (e quindi in
quel momento non lo porto, ma lo trasporto e il problema non si pone più).
Arma scarica
Arma scarica è quella che non contiene cartucce né nel serbatoio fisso né in
camera di cartuccia; è consentito tenere il serbatoio mobile (caricatore) con le
cartucce al suo interon, ma deve essere estratto dall’arma.
Giurisprudenza
• La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi,
di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente
tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise
differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia,
il comma secondo dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi
comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine. (Nella specie - relativa
a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro
sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile
da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era
arma a canna rigata - il P.M. lamentava violazione di legge, sostenendo che la
carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza
tra canna liscia e rigata. La S.C. ha osservato che, ai fini del reato di cui
all'art. 13 legge n. 157 del 1992 (caccia), la differenza va effettuata esclusivamente
tra fucile a canna liscia ed a canna rigata) . * Cass., 7 aprile 1995, n.
684.
Questa massima è precedente alla sentenza di data 6 giugno 1995 della
stessa sezione, non pubblicata, in cui si afferma esattamente il contrario. Stranamente
però essa è formulata come se fosse la correzione della sentenza successiva
e quindi si può pensare che un fiero contrasto tra due giudici, sia sfociato
in due sentenze che poi, per ritardi nel deposito, sono uscite nell'ordine
sbagliato! Sta di fatto che la sentenza del 6 giugno 1995 conteneva affermazioni
non condivisibili, quale, ad esempio, quella qui giustamente confutata, se31
condo cui le armi si distinguono in tre categorie: fucili a canna liscia, fucili a
canna rigata e . . . carabine!! Dopo questa premessa la sentenza si richiamava
ad una direttiva europea in materia di volatili che vieta l'uso di mezzi che consentono
uccisioni di massa e non selettive (cioè reti e simili) e concludeva che
un fucile a canna rigata a più colpi rientra proprio in questa categoria di mezzi
di distruzione di massa! È appena il caso di dire, che con un fucile a canna
rigata si può uccidere, in modo estremamente selettivo, solo un capo di selvaggina
alla volta perché gli altri selvatici non aspettano di certo che il cacciatore
si sia rimesso in posizione e abbia mirato nuovamente con accuratezza.
• In tema di caccia, la disposizione di cui all'art. 13 comma primo legge 11
febbraio 1992, n. 157, secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso
del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,
con caricatore contenente non più di due cartucce, deve essere intesa
nel senso che il caricatore non sia in grado di contenere un numero di cartucce
superiore alle due consentite e non che il numero delle cartucce dentro il caricatore
non debba essere in concreto superiore a due. *Cass., 22 novembre
1995, n. 11341.
• La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11
febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita
non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal
suo uso. Infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa
all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma
occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate
nella caccia agli ungulati (ex art. 21 lett. u) legge citata). *Cass.,1 marzo
1998, n. 2714.
• Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna
ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale
limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia. *Cass., 29 luglio
1999, n. 1897.
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