Consulenze

Armi da Caccia

ARMA DA CACCIA

 

La definizione della nozione di arma da caccia è essenziale in ambito venatorio

ma deve essere tenuta presente anche ai fini del numero di armi detenibili

senza licenza di collezione.

Iniziamo da questo secondo aspetto. Il legislatore, al solito ha complicato

inutilmente una cosa semplice. Fino al 1975 era cosa ovvia che ogni arma lunga

non da guerra fosse usabile per caccia; l’art. 97 del Reg. al T.U. leggi di P.S.

stabiliva che si potevano detenere fino a 1500 cartucce per arma da caccia e,

siccome non dettava alcuna disposizione per le cartucce per fucili non da caccia,

l’unica conclusione possibile era proprio che tutti i fucili si consideravano

da caccia.

L'art. 10 della legge n. 110/1975, nel testo originario, limitava la detenzione

di armi comuni al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da

caccia al numero di sei.

L’art. 9 della legge sulla caccia 968/1977, che introduceva le vigenti limitazioni

sui calibri usabili per la caccia in Italia, faceva sorgere il problema interpretativo

se, ai fini della detenzione, la nozione di arma da caccia era sostanziale,

e si dovesse aver riguardo a tutte quelle armi che la cultura armiera ritiene

idonee per certe cacce, sia in Italia che all'estero (spingarde, express, ecc.), oppure

formale, e si dovesse aver riguardo solo a quelle armi che la legge venatoria

vigente consente di utilizzare per la caccia in Italia.

La prima tesi era indubbiamente la più ragionevole perché molti cacciatori

sono soliti andare all'estero a caccia di tipi di selvaggina che non si trovano in

Italia e non si comprende perché essi non possano detenere come armi da caccia

(e quindi senza diventare collezionisti di armi) anche armi che la legge venatoria,

per puri motivi contingenti, vieta di usare in Italia.

La diatriba è stata infine risolta dal legislatore, però nel senso meno condivisibile.

La legge 25 marzo 1986 n. 85 sulle armi sportive ha stabilito che la

detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo

31 del T.U. leggi di P.S. è consentita nel numero di due per le armi comuni

da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo

comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (vecchia legge sulla caccia), e

di sei per le armi per uso sportivo. Infine la L.157/1992 (attuale legge caccia)

ha poi soppresso il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto

comma dell'articolo 10 della L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato

24

dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge

21 febbraio 1990, n. 36.

In altre parole attualmente non vi è limite al numero di armi comuni da caccia,

usabili a tal fine in Italia, che si possono detenere senza bisogni della licenza

per collezione di armi comuni.

Il legislatore è riuscito comunque a creare ulteriore confusione perché ha

introdotto la categoria delle armi sportive, detenibili solo nel numero massimo

di sei pezzi, dimenticandosi però di precisare che le armi da caccia sono una

categoria speciale delle armi sportive, visto che la caccia è senza dubbio uno

sport! Qualcuno è arrivato così persino a sostenere che non si possono detenere

più di sei fucili per il tiro a volo perché sono sportivi e non da caccia. Ed altri,

male interpretando la legge 85/1986 sulle armi sportive, ha anche concluso che

un fucile da tiro a volo non potrebbe essere usato per cacciare.

Tralasciando queste evidenti astruserie del diritto, si può tranquillamente

affermare che sono armi da caccia tutti i fucili a canna liscia dal 12 in su (16,

20, 24, ecc.) e tutte le armi lunghe in calibri consentiti per la caccia, salvo alcuni

fucili da tiro di precisione classificati come sportivi e con struttura che li

rendono non utilizzabili per uso venatorio (ad es. fucili da bench rest). Il numero

di colpi contenibili nel serbatoio mobile (caricatore) o nel serbatoio fisso

non influisce sulla qualificazione dell’arma.

La legge sulla caccia del 1992, che in proposito ricalca con poche modifiche

quella precedente del 1977, stabilisce all'art. 13 che in Italia i cacciatori

possono impiegare solo i seguenti tipi di armi:

1) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,

con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore

a 12, nonché fucile a canna rigata a caricamento manuale o a ripetizione

semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto

di altezza non inferiore a 40 millimetri;

2) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di

calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore

a millimetri 5,6. Si noti che nella legge del 1977 anche per i combinati si

stabiliva che il bossolo a vuoto non doveva superare i 40 mm.; secondo le

usuali regole interpretative, in cui si presuppone sempre e fino a prova contraria

che il legislatore sappia ciò che fa, si dovrebbe concludere che in un combinato

la canna rigata può usare anche munizioni con bossolo inferiore a 40 mm

e quindi, ad esempio, essere in calibro .22 l.r.

3) Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad

anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia

adattato in modo da non contenere più di un colpo.

È poi consentito l'uso dell'arco e del falco e sono vietate tutte le armi e tutti

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i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi. L'art. 21 vieta di

usare munizione spezzata per gli ungulati (cinghiale, cervo, capriolo, camoscio,

daino e simili), di usare armi da sparo munite di silenziatore (è ben difficile

usarlo su armi non da sparo!), di usare armi impostate con scatto provocato dalla

preda (vale a dire armi usate come trappole che l'animale fa sparare al suo

passaggio; stando alla lettera della legge il cacciatore potrebbe però sistemare

un'arma sul percorso dell'animale e azionarla a distanza con un telecomando,

visto che in tal caso non è l'animale a provocare lo sparo). Vieta espressamente,

per motivi imperscrutabili, l'uso della balestra.

La legge vieta l’uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Non è

quindi vietato averle con sé sul terreno di caccia, ma solo di caricare con esse il

fucile.

È vietato abbandonare sul terreno di caccia i bossoli sparati (chi ha scritto la

norma non aveva mai sparato in terreni molto incolti o in luoghi ove le cartucce

rotolano via per decine di metri!).

Una disposizione assolutamente non condivisibile è quella contenuta

nell'art. 22 della legge, e che impone a coloro che vogliano cacciare con il falco

o con l'arco, di munirsi di licenza di porto di fucile; conseguenze difficilmente

comprensibili e in odore di incostituzionalità sono che il cacciatore con arco o

con il falco non può andare a caccia se è un obiettore di coscienza, che deve

dimostrare la capacità tecnica nel maneggio di armi e l'idoneità psicofisica, che

deve dimostrare di conoscere la legislazione sulle armi e sulle munizioni.

A questo punto si dovrebbe seriamente riconsiderare se l'art. 22 non consenta

una interpretazione più razionale: quando al comma 11° il legislatore dice

che le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della

caccia mediante l'uso del falco e dell'arco, non intendeva verosimilmente far

riferimento alle norme sulla licenza di porto di fucile, ma solo a quelle relative

all'esame venatorio.

Sull'interpretazione di queste norme, del resto chiare per chi conosca il loro

iter, gli inesperti di armi hanno fatto un po' di confusione, priva di ogni fondamento.

Vediamo quindi di comprendere le espressioni tecniche usate dal legislatore,

ricordando che il Catalogo nazionale non indica (e non deve indicare) se

un’arma comune catalogata è o meno da caccia. È la legge a stabilire quali sono

le armi da caccia e la legge la interpretano i giudici e non gli impiegati del

Ministero degli Interni! Il catalogo invece elenca le armi che sono state ufficialmente

classificate come armi comuni sportive.

Al punto 1) sono elencati tutti i fucili diversi dai combinati e cioè:

A) fucili a una o due canne lisce, di calibro eguale o diverso, giustapposte o

sovrapposte; i fucili possono essere ad avancarica, a caricamento manuale (occorre

introdurre manualmente, con le mani o mediante un sistema di otturatore,

26

ogni cartuccia nella camera di cartuccia; la cartuccia può però essere contenuta

in un serbatoio). Rientrano in questa categoria i fucili a pompa. Questi fucili

devono avere un calibro non superiore al 12. Si noti che per le canne lisce, il

valore del calibro cresce con il diminuire del diametro della canna; perciò calibri

superiori al 12 sono i calibri 8 e 10. Rimangono così vietate le cosiddette

spingarde (grossi fucili da appoggiare ad un sostegno sui barchini per la caccia

alle anitre).

B) fucili ad una canna liscia, semiautomatici (le munizioni sono contenute

in un serbatoio, fisso o mobile; la prima cartuccia viene inserita manualmente,

le successive vengono automaticamente inserite nella camera di cartuccia dopo

l'espulsione della cartuccia sparata; lo sparo non avviene automaticamente,

come nelle armi a raffica, ma occorre rilasciare ed azionare il grilletto ad ogni

colpo). Questi fucili devono avere anch'essi calibro non superiore al 12 ed inoltre

il caricatore (rectius: serbatoio), non deve poter contenere più di due cartucce;

ciò significa che l'arma non potrà sparare, senza essere ricaricata, più di

tre colpi: quello introdotto manualmente nella camera di cartuccia (vulgo, in

canna) e i due nel serbatoio (in questo senso anche la circolare Min. Interno

559/c. 10023.10100. A(2) del 21 agosto 1992).

Nella zona faunistica delle Alpi il serbatoio deve poter contenere una sola

cartuccia.

Il vincolo del serbatoio non è rivolto al fabbricante, ma al cacciatore e

quindi è sufficiente che sul terreno di caccia il serbatoio (che di norma è costruito

per contenere 5 o 6 cartucce) sia adattato in modo che non possa contenere

più di due cartucce; l'adattamento deve essere tale da non poter essere

eliminato in tempi ragionevoli sul terreno di caccia.

La precedente legge 968/77 stabiliva che l'arma doveva essere limitata a

non più di tre colpi con apposito accorgimento tecnico. La circostanza che il

legislatore abbia ora usato una diversa espressione (con caricatore contenente

non più di due cartucce), più sfumata, indica che si è voluto consentire ogni ragionevole

soluzione idonea ad impedire al cacciatore di sparare più di tre colpi

consecutivamente.

In pratica la riduzione di colpi deve essere fatta in modo che essa non sia

rimovibile durante al caccia; quindi un bel pezzo di plastica forzato nel serbatoio

in modo da poter essere tolto solo con attrezzi oppure una parte in metallo

ben avvitata. Si consideri poi che la norma vuole anche impedire che ci si sottragga

facilmente ad un controllo; quindi il riduttore non solo non deve poter

essere tolto facilmente, ma neppure deve poter essere messo rapidamente,

quando si vedono i guardiacaccia da lontano!

C) fucili a una o più canne rigate, di calibro eguale o diverso, ad avancarica,

a caricamento manuale o semiautomatico (vedi punto 1).

Questi fucili incontrano un limite di calibro che il legislatore ha posto me27

diante la richiesta di due requisiti che, per la formulazione inutilmente tortuosa

della frase, appaiono, a prima vista, di difficile comprensione; dice infatti la

legge (attuale art. 13) che l'arma deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri

con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo

che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o

.22, o .222, .223, .224, .225, secondo il sistema anglosassone), ben potrebbe

misurare, in realtà 5,56 o 5,62 mm. Ciò che conta è il diametro del proiettile

indicato nelle tabelle del C.I.P. Si veda più ampiamente la voce Calibro.

L'incomprensibilità della frase usata deve essere risolta tenendo conto della

volontà del legislatore espressa nei lavori parlamentari e da cui risulta chiaro

che il legislatore voleva semplicemente vietare i calibri a percussione anulare e

perciò voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm

(con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale),

deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore

voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva

che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio;

non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo

è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri

inferiori al .22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore

non ha neppure proibito i calibri Flobert 6 o 9 mm, che pure fanno meno

rumore del calibri .22; quindi ora sono da caccia i calibri Flobert 5,6 mm a

pallini perché non destinati ad arma canna rigata, sono da caccia i calibri 6 e 9

mm perché superiori a 5,6 mm (in effetti il ca. 6 mm. è 5,9 mm) mentre rimane

non da caccia il cal. 5,6 mm o .22 Flobert, che in effetti è 5,73 mm. Il che vuol

dire che due cartucce identiche come prestazioni e dimensioni, sono discriminate

per 17 decimi di millimetro di diametro!

I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza,

tutti i calibri .22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R. 22 magnum, 22 extra

long, per citare quelli usati in Italia); per l'ignoranza del legislatore sulla loro

esistenza sono poi rimasti involontariamente vietati pochi calibri a percussione

centrale tra i quali il più noto è il .22 Hornet (bossolo di 36 mm); altri, piuttosto

rari, sono il .218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22

Wildcat.

È dubbio se siano consentiti i calibri inferiori a 5,6 mm (ad es. .17 Remington

con bossolo di 45 mm. .219 Zipper con bossolo di 50 mm. ma vista anche

la loro scarsa importanza venatoria, è opportuno attenersi alla interpretazione

sopra esposta e adottata dal Ministero dell'interno con Circolare 6 maggio 1997

n. 559/C-50.065-E-97 (G. U. n. 122 del 28 maggio 1997) così formulata:

La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano

tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento sin28

golo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili

cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a

40 millimetri.

b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali

che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo

a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Al punto 2) sono contemplati i fucili combinati, vale a dire fucili a più canne

giustapposte o sovrapposte che combinano assieme fino a quattro canne, alcune

a canna liscia, altre a canna rigata (billing se le canne sono due, drilling se

le canne sono tre, vierling se le canne sono quattro). Ovviamente trattasi di armi

prive di serbatoio in cui le cartucce devono essere inserite una per una, manualmente.

Il legislatore stabilisce che in Italia non si possono usare combinati

con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non

inferiore a 5,6 mm. Come anticipato sopra, non richiede che il bossolo sia almeno

40 mm e perciò la canna di un combinato potrebbe anche essere in cal.

22 l.r. o in calibro .22 Hornet, molto usato nei combinati dell’area tedesca (mia

opinione non confermata da decisioni ufficiali).

Per quanto concerne i calibri Flobert, sicuramente consentiti nei calibri 6 e

9 mm. è nata un po' di confusione per il fatto che sotto la denominazione .22

Flobert vengono commercializzati sia le cartucce “5,6 mm Flobert” con palla

da 5,71 mm che le cartucce 6 mm. Flobert con palla da 5,87 mm ! Quindi si potrebbe

sostenere che tutti i calibri Flobert sono consentiti per la caccia. Personalmente

raccomando di attenersi al seguente prospetto

- 5.6 mm Flobert a palla: proibito perché il calibro nominale è 5,6 mm e il

bossolo è 6,8 mm

- 5,6 mm e 9 mm Flobert a pallini: da caccia perché la limitazione del bossolo

si applica solo alle cartucce a palla

- 6 mm e 9 mm Flobert a palla: da caccia perche superano i 5,6 mm

D) fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (cioè manuale mediante

azione sulla leva dell'otturatore); debbono essere nei calibri consentiti per la

caccia, ma non è prevista alcuna limitazione al numero di colpi contenuto nel

serbatoio. Soluzione razionale perché la necessità di togliere l'arma dalla posizione

di mira per azionare l'otturatore e il tempo impiegato impediscono di

colpire selvatici a ripetizione, visto che ben difficilmente essi se ne stanno fermi

ad attendere che il cacciatore abbia ricaricato l'arma!

Si noti come il legislatore del 1992 abbia omesso di dire che sono vietate le

armi ad aria compressa come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi

a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza

del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando

alla lettera della legge, nulla vieterebbe di usare per cacciare un fucile ad aria

compressa a canna liscia.

29

La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad avancarica, siano essi antichi

o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.

Numero di colpi nelle armi semiautomatiche a canna rigata

Ci si è chiesti spesso se le armi semiautomatiche a canna rigata possano essere

usate in caccia con serbatoio atto a contenere più di due cartucce. Il problema

nasce dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva

con legge 5 agosto 1981, n. 503, richiamata dall’art. 1 LC.

Questa convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e

dell'ambiente naturale in Europa, vieta espressamente nel suo allegato V l'impiego

venatorio di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore dotato

di più di due cartucce.

In altri paesi europei (Svizzera, Francia, Belgio, Germania, Austria) essa è

stata interpretata nel senso che in qualunque tipo di caccia e di territorio è vietato

usare dette armi se non con serbatoio limitato a due colpi.

Era stata sostenuta autorevolmente anche la tesi contraria, argomentando

che il divieto va limitato a particolari ambiti territoriali, ma ora la questione è

stata risolta definitivamente dalla direttiva europea 2009/147/CE concernente

la conservazione degli uccelli selvatici, la quale ha definitivamente stabilito

(art. 8) che sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore

a più di due colpi. Non tragga in inganno il fatto che la norma si riferisce

solo alla caccia agli uccelli. La direttiva è rivolta a tutelare in ogni modo

tutti gli uccelli, sia dai cacciatori che dai bracconieri, e quindi la norma vuole

proprio impedire che ci si rechi sul terreno di caccia con armi idonee a catturare

troppe prede; né la norma può essere riferibile solo alle armi a canna liscia

perché molte delle specie tutelate sono cacciabili con armi a canna rigata.

Numero di fucili usabili

Alcuni interpreti si sono posti il problema se sia consentito cacciare con più

di un fucile. La risposta non può che essere positiva, per vari motivi:

- la licenza di porto di fucile non pone limite al numero di armi portabili;

- per antica consuetudine venatoria, espressamente prevista (R.D. 5 giugno

1939, n. 1016, art. 8), si usano portare più fucili per alcuni tipi di cacce;

- sia la L. n. 968/1977 (art. 9) che quella vigente L. n. 157/1992 (art. 13),

oltre non abrogare tale disposizione, espressamente prevedono che il cacciatore

è autorizzato a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio”,

con inequivocabile uso della forma plurale.

Se si può cacciare sia a palla che a pallini non vi è nessun motivo per cui

non possa andare con due fucili adatti ai due tipi di caccia. E se si va con due

fucili eguali non si può certo dire che si aggira il divieto di disporre di più di tre

colpi Perché questo limite riguarda i colpi contenuti in un'arma e sparabili in

30

rapidissima successione, ma non riguarda, ad esempio le armi a ripetizione

manuale. È chiaro che il dover cambiare fucile comporta una rapidità di tiro

ben diversa da quella garantita da un'arma semiautomatica o da un drilling.

Quindi, visto che non si possono trasportare più di sei armi alla volta,

l’unico limite al numero di fucili usabili in caccia è di sei fucili, anche se non è

proprio comodo utilizzarli tutti!

Ma forse il dubbio è nato da un equivoco: i calendari venatori ben possono

stabilire delle limitazioni che incidono sul numero di fucili usabili per una data

caccia; se ad esempio è stabilito che il cinghiale si può cacciare solo con carabina

a canna rigata, è chiaro che non posso portare con me durante la braccata

un fucile a canna liscia, a meno che non sia scarico e in custodia (e quindi in

quel momento non lo porto, ma lo trasporto e il problema non si pone più).

Arma scarica

Arma scarica è quella che non contiene cartucce né nel serbatoio fisso né in

camera di cartuccia; è consentito tenere il serbatoio mobile (caricatore) con le

cartucce al suo interon, ma deve essere estratto dall’arma.

Giurisprudenza

• La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi,

di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente

tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise

differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia,

il comma secondo dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi

comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine. (Nella specie - relativa

a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro

sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile

da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era

arma a canna rigata - il P.M. lamentava violazione di legge, sostenendo che la

carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza

tra canna liscia e rigata. La S.C. ha osservato che, ai fini del reato di cui

all'art. 13 legge n. 157 del 1992 (caccia), la differenza va effettuata esclusivamente

tra fucile a canna liscia ed a canna rigata) . * Cass., 7 aprile 1995, n.

684.

Questa massima è precedente alla sentenza di data 6 giugno 1995 della

stessa sezione, non pubblicata, in cui si afferma esattamente il contrario. Stranamente

però essa è formulata come se fosse la correzione della sentenza successiva

e quindi si può pensare che un fiero contrasto tra due giudici, sia sfociato

in due sentenze che poi, per ritardi nel deposito, sono uscite nell'ordine

sbagliato! Sta di fatto che la sentenza del 6 giugno 1995 conteneva affermazioni

non condivisibili, quale, ad esempio, quella qui giustamente confutata, se31

condo cui le armi si distinguono in tre categorie: fucili a canna liscia, fucili a

canna rigata e . . . carabine!! Dopo questa premessa la sentenza si richiamava

ad una direttiva europea in materia di volatili che vieta l'uso di mezzi che consentono

uccisioni di massa e non selettive (cioè reti e simili) e concludeva che

un fucile a canna rigata a più colpi rientra proprio in questa categoria di mezzi

di distruzione di massa! È appena il caso di dire, che con un fucile a canna

rigata si può uccidere, in modo estremamente selettivo, solo un capo di selvaggina

alla volta perché gli altri selvatici non aspettano di certo che il cacciatore

si sia rimesso in posizione e abbia mirato nuovamente con accuratezza.

• In tema di caccia, la disposizione di cui all'art. 13 comma primo legge 11

febbraio 1992, n. 157, secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso

del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,

con caricatore contenente non più di due cartucce, deve essere intesa

nel senso che il caricatore non sia in grado di contenere un numero di cartucce

superiore alle due consentite e non che il numero delle cartucce dentro il caricatore

non debba essere in concreto superiore a due. *Cass., 22 novembre

1995, n. 11341.

• La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11

febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita

non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal

suo uso. Infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa

all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma

occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate

nella caccia agli ungulati (ex art. 21 lett. u) legge citata). *Cass.,1 marzo

1998, n. 2714.

• Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna

ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale

limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia. *Cass., 29 luglio

1999, n. 1897.

 

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