A carico dei detentori di armi vige un onere di custodia caratterizzato da crescente diligenza, a seconda se la detenzione avvenga in luogo ordinario, ovvero in luogo ove sono presenti soggetti rientranti in categorie ritenute “a rischio” (minori, persone tossicodipendenti, persone inferme di mente), ovvero, infine, se la detenzione di armi rientri nell’ambito di una attività professionale.
In ogni caso il concetto di “custodia” implica, secondo il significato del termine, una particolare cura nella detenzione di un bene, attuata con modalità tali da realizzarne anche una costante sorveglianza. La norma richiede che la custodia venga attuata “con ogni diligenza”: la precisazione esprime la volontà del Legislatore che sulle armi detenute la sorveglianza sia costante ed effettiva.
Sulla base di questi principi la I Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28826 del 13.03.2019, ha confermato la condanna di un uomo che deteneva un’arma, con caricatore inserito, all’interno di un cassetto non chiuso a chiave: questa modalità di detenzione non corrisponde ad una custodia effettiva, dato che l’arma, pur posta in luogo riservato, rimane accessibile a terzi.
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