L’art. 12 LC prevede che il cacciatore sia munito di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile vero terzi derivante dall'uso delle armi o degli
arnesi utili all'attività venatoria, I massimali fissati nel 1992 erano di 375.000
euro per ogni persona e di 125.000 euro per i danni a cose od animali. Deve
avere inoltre una polizza assicurativa per infortuni propri correlati alla attività
venatoria con massimale di 50.000 euro per morte o invalidità permanente.
Si noti l’assurdità di imporre una polizza per infortunio al cacciatore, unico
sportivo soggetto a tale illogico balzello, sebbene mai sia stato ritenuto necessario
imporla a chi fa alpinismo, sport estremi, automobilismo, motociclismo,
sebbene i rischi siano specifici e cento volte maggiori. L’assicurazione è stata
voluta proprio come balzello per insinuare l’idea nel pubblico che cacciare sia
una attività pericolosissima e (forse) per far guadagnare un po’ di soldi a qualche
assicurazione.
Come avviene per l’assicurazione obbligatoria per i veicoli, il terzo danneggiato
può (ma non deve) richiedere il risarcimento del danno direttamente
alla società assicuratrice del cacciatore senza chiamare questi in giudizio.
Questa è l’unica eccezione alla disciplina generale per il danno da fatto illecito
(art. 2043 e segg. C.C.). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni dal fatto (art. 2947 C.C.).
Occorre fare molta attenzione nello stipulare queste polizze perché è facile
poi trovarsi scoperti e dove pagare di tasca propria.
Ad esempio se la polizza copre solo il rischio derivante dall’uso di armi o
di arnesi utilizzati per l’attività venatoria, l’assicurazione non risponde per il
danno provocato dal lancio di un sasso o dall’aver provocato il rotolamento di
un masso o dall’aver cagionato un incendio accedendo un focherello, e così
via.
Circa la polizza sugli infortuni, l’espressione “correlati alla attività venatoria”
è una di quelle frasi che piacciono ai giuristi, ma che servono solo per vedersi
rifiutare il pagamento del danno. Non si capisce, ad esempio, se debbano
essere coperti gli infortuni verificatisi in itinere, vale a dire durante il percorso
per giungere alla zona di caccia o per tornare a casa.
Inoltre i massimali ufficiali, aggiornati o meno, sono troppo bassi e si corre
il rischio che non coprano l’intero danno.
Occorre controllare accuratamente le clausole che limitano o escludono casi
in cui l’assicurazione interviene. L’assicurazione, per norma generale, non paga
se il danno è stato commesso a seguito di un delitto doloso (ad es. porto illegale
di arma, uso di arma clandestina), ma è facile trovarsi di fronte a clauso33
le che escludono il risarcimento anche di fronte a contravvenzioni (si pensi
all’incidente cagionato in stato di ebbrezza). Vi è il pericolo di trovarsi di fronte
a clausole in cui l’assicurazione non paga se si e accusati di aver commesso
una contravvenzione venatoria (ad. es. bracconaggio). In sé il principio potrebbe
anche essere giusto, ma di fatto uno viene a dover pagare un danno che magari
ha cagionato in buona fede o che è messo in discussione solo per cavilli
giuridici. La conseguenza è che il cacciatore si può trovare personalmente
chiamato in causa per pagare il danno, con spese legali notevoli. È vero che la
Cassazione ha stabilito che queste clausole limitative non sono valide, ma non
si vede perché la polizza non debba essere chiara sul punto.
È quindi sempre opportuno, oltre a leggere e capire le clausole della polizza,
che essa preveda la copertura per le spese legali, in sede civile e penale, non
solo per resistere alle richieste di risarcimento danno, ma anche per resistere al
rifiuto della società di assicurazione di riconoscere la copertura del danno.
Le associazioni venatorie si occupano delle assicurazioni obbligatorie proponendo
pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi
previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie la maggior parte delle compagnie
assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia, le
quali possono essere abbinate alla polizza per la responsabilità del capo famiglia
(che tutti dovrebbero avere), con un modesto costo aggiuntivo.
Chi svolge attività di vigilanza venatoria può controllare (art. 28) se il cacciatore
ha con sé il contrassegno rilasciato dalla società assicuratrice che attesta
la stipulazione della polizza conforme alle norme di legge. Non hanno alcun
diritto di richiedere la esibizione della polizza e di conoscere i massimali assicurati.
Se hanno dei dubbi sulla validità della polizza, sono essi stessi che devono
richiedere alla polizia giudiziaria di svolgere i necessari controlli
Il fatto di cacciare senza essere muniti di assicurazione è punito con la sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 619; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239 (art. 31 lett. b).
Il cacciatore che, pur essendo assicurato, non esibisce il contrassegno, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154. Se produce il contrassegno
entro 5 giorni, la sanzione è di 25 euro.
Fondo di garanzia
La legge ha previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della
caccia. L’art. 25 LC che lo prevedeva è stato ora sostituto dagli artt. 302-304
del D. Leg. 209/2005 del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private). Esso interviene quando l’autore del fatto sia ignoto, oppure se è privo
di assicurazione oppure se la società di assicurazione sia in liquidazione.
34
Il Fondo paga il risarcimento nella misura minima prevista dalla assicurazione
obbligatoria e solo in caso di morte o di invalidità permanete superiore al
20%.
Proprio non si comprende perché non si sia previsto un fondo di garanzia in
grado di pagare integralmente il danno. È noto che queste polizze obbligatorie,
in un settore in cui gli eventi non sono numerosissimi, sono un affare interessante
per certe assicurazioni e forse era proprio il caso di favorire le vittime
piuttosto che le assicurazioni!
Giurisprudenza
• La clausola della polizza di Assicurazione, che circoscriva il contenuto
della garanzia assicurativa, non integra un patto limitativo della responsabilità
dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod. civ.
in quanto è diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita
in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche
in difetto di specifica approvazione per iscritto dello assicurato. (nella specie,
in tema di Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla caccia, trattavasi
della clausola che escludeva la garanzia assicurativa in ipotesi di esercizio
della caccia in luoghi vietati dalla legge. *Cass., 26 aprile 1979, n. 2405.
• La clausola di un contratto di Assicurazione secondo cui, salvi i casi di
buona fede, non sono risarcibili i danni verificatisi in violazione di leggi e regolamenti
sulla caccia, è nulla, per contrasto con la norma imperativa che prevede
l'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti
dall'Esercizio della caccia, nella parte in cui escluda dalla copertura assicurativa
anche i fatti colposi commessi da colui che, pur esercitando legittimamente
la caccia - nel possesso, cioè della relativa licenza e degli altri documenti
prescritti, ivi compresa la polizza di Assicurazione obbligatoria - abbia violato
una qualche norma particolare prescritta dalle leggi o dai regolamenti sulla
caccia, sempre che si tratti di norme che non siano specificamente prescritte
per evitare il sinistro in concreto verificatosi, e cioè quando la violazione non
riveli alcun nesso di causalità immediato e diretto con il sinistro occorso. Ne
consegue che, a tal fine, qualora un cacciatore, in violazione dell'art 30 del tu
sulla caccia, sparando in direzione di un fondo in attività di coltivazione senza
penetrarvi, abbia colpito una persona che vi lavorava, occorre accertare se il
cacciatore abbia sparato senza vedere la persona, ma accettando il rischio di
colpirla (dolo eventuale), oppure l'abbia colpita, pur avendola vista distintamente,
per difetto di precisione nella mira, poiché solo in questo secondo caso
non e ravvisabile alcun nesso causale tra il comportamento colposo del cacciatore
e le infrazioni eventualmente commesse, e l'assicuratore deve rispondere
dei danni.*Cass., 05 settembre 1980, n. 5136.
Sentenza assurda; quando mai si è applicato questo principio all’analogo
35
problema degli incidenti stradali? È stata corretta nel 1987 (vedi più avanti).
• "L'esercizio della caccia", secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno
1939 n. 1016, comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione
della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi
diretti a detti fini, e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo
all'uopo prestabilito. Pertanto, con riguardo al contratto di Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia, che venga
stipulato, a norma dell'art. 8 del citato decreto (come modificato dall'art. 1 della
legge 2 agosto 1967 n. 799), con riferimento alla nozione di Esercizio della
caccia di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi incluso nella copertura
assicurativa anche l'incidente verificatosi nell'ambito delle indicate attività preparatorie.
*Cass., 11 luglio 1985. n. 4133
Massima corretta, ma motivazione sbagliata!. La legge del 1939 non dice
proprio nulla!
• Con riguardo all'Assicurazione della responsabilità civile per incidenti di
caccia, la clausola di polizza, che neghi la copertura assicurativa per i danni
che l'assicurato, abilitato alla attività venatoria, abbia provocato per colpa consistente
in violazione delle norme disciplinanti l'attività medesima, è nulla, per
contrasto con la regola imperativa dell'obbligatorietà di detta Assicurazione
(art. 8 nono comma del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, come sostituito dall'art. 1
della legge 2 agosto 1967 n. 799), indipendentemente da ogni ulteriore indagine
sul nesso di causalità fra detta violazione ed il sinistro. *Cass., 4 luglio
1987, n. 5860.
• L'esercizio della caccia - secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno
1939, n. 1016 - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione
della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei
mezzi diretti a questi fini e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo
prestabilito; la medesima nozione individua l'ambito dei rischi oggetto d'Assicurazione
nel contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
per i danni derivanti dalla caccia stipulato a norma dell'art. 8 del citato decreto,
nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799. *Cass., 24 novembre
1989, n. 5077.
• L'esercizio della caccia - agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria ex art.
8 R.d. 1939 n. 1016, sostituito dall'art. 1 legge 1967 n. 799 la quale è volta ad
offrire ai terzi la maggior protezione possibile, per ragioni di sicurezza sociale -
comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina,
ma anche ogni altra attività, preliminare o successiva, sintomatica e strumentale
alla sua organizzazione: onde rientra nella copertura assicurativa, come voluta
dalla legge, l'incidente in itinere, anche verificatosi durante il ritorno dal
luogo della caccia. Né tale ampia tutela del terzo può essere derogata da clau36
sole negoziali che - ove apposte nel contratto stipulato tra l'assicurato e l'impresa
assicuratrice - sono nulle per violazione della regola imperativa di obbligatorietà
dell'Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1418, comma secondo,
cod. civ. *Cass., 28 marzo 1990, n. 2544.
• In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dall'Esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, innovando
la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato
il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non
può essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile
ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio
di irretroattività della legge, non può trovare applicazione in relazione a rapporti
sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. *Cass., 21 aprile 1990, n. 3347.
• In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da incidenti
di caccia, con riguardo alla quale l'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
consente al danneggiato di rivolgere direttamente all'assicuratore la richiesta di
risarcimento, la prescrizione del diritto dell'assicurato di essere tenuto indenne,
nei limiti di polizza, dalle conseguenze economiche del proprio fatto dannoso
viene interrotta dal momento della detta richiesta, ma il nuovo decorso del termine
non inizia dal medesimo momento, bensì da quello in cui il diritto del
danneggiato al risarcimento sia stato accertato in ogni suo elemento, verificandosi
nelle more la sospensione del termine stesso, in considerazione del fatto
che solo in tale successivo momento si verificano le condizioni di esigibilità
del diritto dell'assicurato. *Cass., 28 luglio 1994, n. 7076.
• L'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917
comma primo cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere
pagate dall'assicurato, sicché può diventare liquida ed esigibile solo nel momento
in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità
dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Pertanto, solo da
tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto
all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in
precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento
dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce
gli effetti della mora (nella specie, trattavasi di assicurazione obbligatoria
sulla caccia). *Cass., 1° luglio 1995, n. 7330.
• L'assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, come
modificato dall'art. 1 legge 2 agosto 1967 n. 799, pur essendo volta ad assicurare
ai terzi, per ragioni di sicurezza sociale, la maggior protezione possibile per
danni involontariamente causati da armi o cani impiegati nell'esercizio dell'attività
venatoria, postula per la sua operatività il concreto accertamento che l'assicurato
nel periodo di tempo e nella località in cui si è verificato l'incidente
fosse impegnato nella attività di caccia mediante impiego del mezzo causativo
37
del danno. *Cass., 23 febbraio 1996, n. 1439.
• In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante
dall'esercizio della caccia, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema
di azioni individuali nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta
amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione
del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza
del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare.
*Cass., 2 marzo 2004, n. 4193.
• La disciplina istitutiva del Fondo di garanzia vittime della caccia, dettata
dalla legge 11.2.1992, n. 157 e volta a coprire gli eventuali sinistri provocati
nell'esercizio dell'attività venatoria e non liquidati dalle compagnie assicuratrici,
ha efficacia soltanto "ex nunc", e pertanto non copre i sinistri verificatisi
precedentemente all'entrata in vigore della legge, senza che in contrario possa
trarsi un argomento interpretativo dall'art. 5 del regolamento attuativo della citata
legge, sia perché esso - là dove si riferisce all'obbligo di rendiconto per
causa anteriore - non può riferirsi ad un momento anteriore alla costituzione del
Fondo, sia - e comunque - per l'impossibilità che una fonte normativa subprimaria,
quale un regolamento, deroghi a principi generali espressi da una fonte
primaria. *Cass., 24 novembre 2005, n. 24796.
• Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per
conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito
lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni
di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo,
mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al
contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al
solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato
dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C.,
respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che
aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo,
ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire
il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione,
sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).
*Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809
Massima dubbia: sia chiaro che se l’assicurazione rilascia il contrassegno,
il cacciatore ha tutto il diritto di ritenere che essa non ha eccezioni da sollevare.
• In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente
ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che
ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni
alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma
sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi
38
in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività
vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia
- operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso
in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento
del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.
*Cass., 09 marzo 2010, n. 5662.
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