La legge sulla caccia parla incidentalmente di “caccia di selezione” all’art.
18 per dire che i termini temporali entro cui si può cacciare si applicano anche
alla caccia di selezione agli ungulati, ma che questi possono essere cacciati fino
ad un'ora dopo il tramonto.
La norma che poi la regola è contenuta nell’art. 19 sul Controllo della fauna
selvatica, che non parla più di caccia di selezione ma di “controllo esercitato
selettivamente”. Se il legislatore controllasse anche ciò che scrive non sarebbe
male!
Questo controllo viene esercitato dalle regioni su ogni specie fauna selvatica
e su ogni parte del territorio, anche quelle ove la caccia è vietata, per i seguenti
scopi:
- migliore gestione del patrimonio zootecnico
- tutela del suolo
- motivi sanitari
- selezione biologica
- tutela del patrimonio storico-artistico
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche
Il termine selezione non vuol significare nulla di speciale, ma solo che
l’abbattimento deve rispettare certi criteri numerici o qualitativi.
Di regola si cerca di svolgere il controllo con metodi ecologici e, se questi
non sono efficaci, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) autorizza piani di abbattimento a cura delle regioni. L’abbattimento
deve avvenire ad opera delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali, di guardie forestali e di guardie comunali munite di licenza di
caccia, dei proprietari e conduttori dei fondi interessati dai piani, muniti di licenza
di caccia. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi
di altri soggetti.
Questo è tutto ciò che si può ricavare dalla legge statale. Le leggi regionali
spesso hanno adottato norme che non coincidono con quanto stabilito dall’art.
19. Ad esempio viene riconosciuta l’idoneità all’abbattimento selettivo ad ogni
cacciatore che abbia seguito un corso di “selettore”.
Il fatto è che la norma statale è assurda, scritta da teorici convinti che la
fauna stesse per scomparire e che non sapevano che invece certe specie possono
riprodursi in modo esplosivo e deleterio: cinghiali, caprioli, cervi, cormorani,
storni, nutrie, tanto per citare quelli che hanno creato concreti problemi di
sovrappopolazione in Italia. Di conseguenza le regioni hanno dovuto inventarsi
qualche cosa; la norma che di fatto limitava la caccia di selezione agli agricoltori
dei terreni interessati era infatti da ritenersi illegittima in quanto creava una
ingiustificata disparità di trattamento fra i cacciatori. Di certo l’individuazione
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dei soggetti che possono fare caccia di selezione non può corrispondere ad un
principio fondamentale di una legge quadro. Ed infatti l’art. 19 stabilisce che le
provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al
comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio
venatorio. Perché mai solo le province autonome?
La legge non prevede che per la caccia di selezione si possano usare mezzi
di caccia diversi da quelli consentiti a tutti i cacciatori. Norma anche questa assurda
perché se l’abbattimento selettivo non avviene per fine venatorio, ma per
un’utilità pubblica, proprio non si comprende perché non si debbano usare gli
strumenti più adeguati alla scopo. Se ad esempio si dovesse eliminare un branco
di un migliaio di storni perché mai bisognerebbe sparare nei campi 30 kg di
piombo invece di utilizzare reti? Se si devono uccidere le nutrie perché mai
non si può usare il cal. .22, studiato proprio per animali di quella taglia?
Purtroppo l’istituto della caccia di selezione è stato nella idea utopistica che
gli squilibri riproduttivi di certe specie sarebbero stati rari e modesti; quindi è
stato creato un baraccone burocratico per operazioni “chirurgiche”, quando invece
sarebbe bastato dire che in certe situazioni la caccia a certe specie era
consentita senza limite di capi oppure nel numero di capi stabilito nel calendario
venatorio con sufficiente larghezza.
Per illustrare l’assurda complicazione di situazioni semplici, la frenesia di
regolare problemi che non esistono, riporto quanto stabilisce la legge dell’Emilia
Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 in materia di caccia agli ungulati:
Art. 56 - 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione
delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento
degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio
e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento
regionale.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito
esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I
limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati
annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei
concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti
per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria
nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le
modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa
regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su
proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali
tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza
l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita
di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere
effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.
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4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati
in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati
dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale
scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni,
da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli
orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.
Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione
della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie
dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro
che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia
previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali
di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e
caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono
essere svolti, oltreché dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici
o privati in possesso di specifica esperienza in materia.
5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate
in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal
vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono
la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario
delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale
sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla
Provincia. ...
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a
cacciatori non residenti nell'ATC;
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione
ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale
messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
Per ogni altra problematica si rinvia necessariamente alle legge regionali.
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