Consulenze

Caccia in deroga DPR 27.9.97 numero 221

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto l'art. 18, 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

vista la direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni, concernente la

con-servazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 9, riguardante la

possibilità di introdurre deroghe ad alcuni divieti della direttiva stessa, a precise

condizioni fissate dal medesimo art. 9;

visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616;

visto il decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica

4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento di competenze alle Regioni

nelle materie dell'agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione

centrale;

considerato che con sentenza 22 luglio 1996, n. 272, la Corte costituzionale

ha statuito la competenza dello Stato quanto alla modificazione dei divieti derivanti

dalla citata direttiva 79/409/CEE, individuando nell'art. 18, 3, la sede

dell'esercizio di tale competenza statale e concludendo che spetta allo Stato far

valere, nei confronti delle Regioni, anche quando queste esercitino loro competenze

costituzionalmente garantite, gli interessi unitari di cui esso è portatore;

considerato, in particolare, che l'attuazione della citata direttiva

79/409/CEE da parte delle Regioni, nel quadro delle norme di principio fissate

dallo Stato con la citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

nel rispetto delle competenze dello Stato a tutela dei menzionati interessi unitari;

ritenuta, dunque, la necessità, prospettata, sia pure con diverse modalità, dai

Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente, di fissare, a norma dell'art. 18,

3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le modalità di esercizio delle deroghe

di cui alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE, mediante disposizioni

nazionali precise, rispettose di detta direttiva, anche ai sensi della

sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 7 marzo 1996 e

del parere motivato espresso nei confronti dell'Italia dalla Commissione il 7

agosto 1997;

considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

cui all'art. 18, 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono essere apportate

modificazioni all'elenco delle specie cacciabili, nel rispetto della normativa

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comunitaria; che detto potere è stato, da ultimo, esercitato con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, al fine di escludere dalle

specie cacciabili alcune specie prima inseritevi dalla stessa legge 11 febbraio

1992, n. 157;

ritenuto, pertanto, quanto alla richiamata competenza statale in materia, che

il decreto di cui al citato art. 18, 3, può essere utilizzato al fine di introdurre deroghe

ai divieti e di verificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citata

direttiva 79/409/CEE;

ritenuto, inoltre, che, per quanto attiene alle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo

1, lettere a) e b), esse trovano già una disciplina nella legge 11 febbraio

1992, n. 157, agli articoli 2, 3, e 19, quest'ultima norma prevedendo, in particolare,

il controllo in concreto della fauna selvatica, anche con l'approvazione di

piani di abbattimento per la tutela di interessi pubblici prevalenti;

ritenuto, invece, che per quanto attiene alle ipotesi di cui alla lettera c), va

disciplinata dallo Stato l'ammissibilità delle deroghe e il controllo sulla loro

applicazione da parte delle Regioni, nell'esercizio dei poteri spettanti a queste

ultime nella materia della caccia, analogamente a quanto previsto dalla legge

11 febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, 3, e 19;

ritenuto, infine, che la coesistenza delle diverse funzioni in materia sopra

richiamate, statale e regionale, deve trovare il necessario raccordo nell'intesa

tra lo Stato e la Regione competente ai fini dell'adozione delle concrete deroghe;

sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, tra l'altro nella riunione

del 28 maggio 1997;

viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricole e del Ministro

dell'ambiente;

sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprio avviso sullo specifico

contenuto del presente decreto nella riunione del 12 settembre 1997;

DECRETA

Articolo 1

1 - Il presente decreto, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della

normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina

le modalità per l'esercizio delle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera

c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio.

2 - Le deroghe di cui al 1 possono essere adottate, solo qualora non vi siano

altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente

controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati

di determinati uccelli in piccole quantità.

3 - Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un

termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine stret452

tamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato

l'adozione.

Articolo 2

1- Le Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole,

adottano le deroghe di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando:

- le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità della popolazione

della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e

scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui all'art. 9, paragrafo

1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE;

- le specie e le quantità oggetto della deroga;

- l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza

degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva

79/409/CEE;

- le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee

a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre

i metodi selettivi di cattura e detenzione;

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del

presente articolo, di abbattimento autorizzati;

- i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

- le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

- il termine finale di operatività della deroga;

- il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni

provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche

dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se

muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di

tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga,

nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste

nell'art. 19, 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Articolo 3

1- La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe

di cui ai precedenti articoli si applica anche alla cattura per la cessione a

fini di richiamo di cui all'art. 4, 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Articolo 4

1 - L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica costituisce (Nota: ora

ISPRA), ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare

che le condizioni stabilite ai sensi degli articoli 2 e 3 sono realizzate.

2 - Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'art.

27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.

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