La legge sulla caccia, che non finisce mai di sorprendere per il modo con
cui è stata abborracciata, richiama il calendario venatorio per dire che in esso
sono specificati i periodi venatori, che esso è regionale, che esso contiene l'indicazione
del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività
venatoria, ma si è dimenticata che essa ha abrogato tutte le norme precedenti
che istituivano e regolavano il calendario venatorio! Quindi si richiama
ad un istituto che nella legge non esiste. Con qualche virtuosismo si può far
finta che detta nozione si sia conservata come nozione storico-linguistica e che
perciò, pur in mancanza di una norma che lo regoli, il calendario venatorio sia
quel provvedimento che l’ente locale competente emana per adeguare di anno
in anno le norme legislative alle concrete esigenze di gestione della caccia, indicando
le specie cacciabili, il numero di capi abbattibili, i giorni di caccia e
quelli di silenzio venatorio e cose simili.
La legge dell’Emilia-Romagna, ad esempio, così regola il suo calendario
venatorio:
1. La Giunta regionale, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario
venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale
indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio
nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-
venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale,
con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei
limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente
alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli A.T.C. e la
protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.
Le prescrizioni del calendario devono essere riportate nel tesserino venatorio
(art. 12 LC)
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