L’art 4 c.1 LC regola la cattura non temporanea (vale a dire mediante uccisione
dell’animale, immediata o dopo la sua utilizzazione a scopo di studio);
essa è consentita su ogni specie animale a scopo di studio e ricerca scientifica
ed è consentito anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La legge parla solo
di mammiferi ed uccelli in quanto le altre specie non sono contemplate dalla
normativa venatoria; troveranno eventualmente applicazione altre norme sulla
tutela dell’ambiente. Possono essere autorizzati a questo tipo di prelievo solo
gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
musei di storia naturale
Cattura temporanea
La cattura temporanea (cioè senza la previsione di una uccisione
dell’animale) di uccelli può avvenire per il loro inanellamento oppure per la loro
cessione a fine di richiamo. Tutte le specie possono essere catturate per
l’inanellamento. Stando all’art. 21 lett. ee, certe specie di uccelli selvatici possono
essere catturati e ceduti per essere usati come richiami vivi; l’art. 4 specifica
trattarsi di allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella
e colombaccio. La cattura è riservata a soggetti autorizzati.
La legge regola la cessione dei richiami, ma non tratta della detenzione di
richiami catturati direttamente dall’interessato né di richiami importati
dall’estero. Per questi trova però applicazione la norma dell’art. 20 che consente
l’importazione solo per scopi di ripopolamento.
Quindi i richiami, salvo l’eccezione vista, devono provenire da allevamenti.
È sempre proibito detenere mammiferi appartenenti alla fauna selvatica che
non provengano da allevamento ed è proibito prendere i loro piccoli. Se si trovano
in pericolo di distruzione o morti possono essere raccolti, ma si deve comunicare
il fatto entro 24 ore all’autorità provinciale per la caccia (Art. 21 lett.
o).
Sono le regioni che, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,
emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di
uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione
di richiami (art. 5 c. 1).
338
L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo
può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari
le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di
tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività (art.
5).
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it