Consulenze

Cattura animali vivi cattura temporanea

L’art 4 c.1 LC regola la cattura non temporanea (vale a dire mediante uccisione

dell’animale, immediata o dopo la sua utilizzazione a scopo di studio);

essa è consentita su ogni specie animale a scopo di studio e ricerca scientifica

ed è consentito anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La legge parla solo

di mammiferi ed uccelli in quanto le altre specie non sono contemplate dalla

normativa venatoria; troveranno eventualmente applicazione altre norme sulla

tutela dell’ambiente. Possono essere autorizzati a questo tipo di prelievo solo

gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i

musei di storia naturale

Cattura temporanea

La cattura temporanea (cioè senza la previsione di una uccisione

dell’animale) di uccelli può avvenire per il loro inanellamento oppure per la loro

cessione a fine di richiamo. Tutte le specie possono essere catturate per

l’inanellamento. Stando all’art. 21 lett. ee, certe specie di uccelli selvatici possono

essere catturati e ceduti per essere usati come richiami vivi; l’art. 4 specifica

trattarsi di allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella

e colombaccio. La cattura è riservata a soggetti autorizzati.

La legge regola la cessione dei richiami, ma non tratta della detenzione di

richiami catturati direttamente dall’interessato né di richiami importati

dall’estero. Per questi trova però applicazione la norma dell’art. 20 che consente

l’importazione solo per scopi di ripopolamento.

Quindi i richiami, salvo l’eccezione vista, devono provenire da allevamenti.

È sempre proibito detenere mammiferi appartenenti alla fauna selvatica che

non provengano da allevamento ed è proibito prendere i loro piccoli. Se si trovano

in pericolo di distruzione o morti possono essere raccolti, ma si deve comunicare

il fatto entro 24 ore all’autorità provinciale per la caccia (Art. 21 lett.

o).

Sono le regioni che, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,

emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di

uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione

di richiami (art. 5 c. 1).

338

L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo

può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari

le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo

dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di

tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la

fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione

dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività (art.

5).

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

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Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
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