L’art 4 c.1 LC regola la cattura non temporanea (vale a dire mediante uccisione
dell’animale, immediata o dopo la sua utilizzazione a scopo di studio);
essa è consentita su ogni specie animale a scopo di studio e ricerca scientifica
ed è consentito anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La legge parla solo
di mammiferi ed uccelli in quanto le altre specie non sono contemplate dalla
normativa venatoria; troveranno eventualmente applicazione altre norme sulla
tutela dell’ambiente. Possono essere autorizzati a questo tipo di prelievo solo
gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
musei di storia naturale
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