Per conseguire una licenza di porto di fucile ad uso caccia o tiro a volo è
necessario essere in possesso di determinati requisiti psicofisici stabiliti dal
D.M. 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità. Questo certificato viene rilasciato
dai medici militari incaricati di tali certificazioni, dai medici della Polizia
di Stato e dai medici incaricati presso le ASL. Chi richiede il certificato deve
presentare il certificato anamnestico del proprio medico di base, di data non
anteriore a tre mesi.
A seguito del D. L.vo 26 ottobre 2010 nr. 204 è probabile che venga emanato
un regolamento che stabilirà diverse modalità.
I requisiti sono i seguenti
1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione
al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista
dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per 1'occhio che
vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative
di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con
l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.
Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno
8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o
con l'uso di entrambe.
Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile
con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore,
(come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica
espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa,
percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non
meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche
adeguate.
In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata
all'esercizio della caccia in appostamento.
3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale,
raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei
mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro
dell'arma.
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4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato
di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico
e/o dinamico.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare,
non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e
da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale
di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni,
proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l' U.S.L. competente,
di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti,
di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato
di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed
alla competente struttura di pubblica sicurezza.
Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali
derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
Si noti come il decreto consenta solo la caccia da appostamento a chi non
supera una data soglia uditiva. Logica vuole che lo stesso criterio si applichi
alla licenza per il tiro a volo, sport che si esplica in condizioni di sicurezza ben
maggiori della caccia da appostamento
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