Con il termine armi la legge si riferisce a:
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze
ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate
dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate
se di piccole dimensioni, ma il mistero ufficialmente ne ha approvate solo tre
marche senza indicare i criteri tecnici seguiti. Per la Cassazione sono armi i
coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni
coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto
d'armi e denunziarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche
sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità
intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il detentore senza procedere
anche contro il venditore o importatore.
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.
Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso
una canna mediante l’uso di un combustibile (Direttiva europea 18 aprile
2008); ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi
(armi a gas). Si distinguono giuridicamente in:
• A. da guerra o armi comuni (Art. 1 e 2 L. 110/1975): Sono comuni tutte
quelle non da guerra; queste sono ormai estremamente ridotte: armi a raffica,
fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro
9 parabellum (ma è un errore del Ministero); non esistono revolver da guerra e
ve ne sono anche in calibro 9 para. Circa questo calibro si vedano nuove oscure
disposizioni nel D. L.vo 204/2010
Le armi comuni si distinguono in:
• A. comuni sportive (L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975): quelle classificate
come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna
rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.
• A. comuni da caccia (Art. 13 L. 157/1992): Si veda la voce →Armi da
caccia
La natura di arma da caccia non è indicata nel provvedimento di catalogazione
e non è compito del Ministero decidere su tale qualificazione.
• Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm
e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva
europea e trattato di Schengen).
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• A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria
compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia
in Italia.
• A. antiche (Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982): quelle di modello
anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche
se costruito nel 1920). Si tenga presente che:
- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito
è persino impossibile stabilire la data di produzione);
- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di
armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne
(sono le cosiddette repliche). Le armi antiche da sparo sono le uniche
assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene
più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può
vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne
denunzia. Non ci vuole la licenza per le armi bianche antiche.
Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola) salvo
quelle ad avancarica costruire dopo il 1920 (ipotesi molto rara).
Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle
moderne!
• Repliche: Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o
meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono recare tutti i prescritti segni
distintivi e passano la Banco di Prova. Le repliche di armi ad avancarica non
sono soggette a catalogazione. Le repliche a retrocarica vanno catalogate.
• A. liberalizzate (L. 526/1999, L. 422/2000 e DM 362/2001): Tutte le repliche
di armi ad avancarica monocolo (quindi non i revolver e le armi con più
canne) e le armi ad aria compressa od a gas di potenza non superiore a 7,5 Joule,
sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate;
possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi
luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere
estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica
già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità;esse
recano già marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova;
per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il
controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denunzia. Se però l’arma
è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun problema a detenerla. Ai fini della
legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime
particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si
può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente
cacciare con esse. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi ma
solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti,
punito come il porto di un coltello.
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Strumenti atti ad offendere (armi improprie), art. 4 L. 110/1975. Non
sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra
per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette,
forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni
strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento
sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono armi improprie se portati
senza le frecce o non incordati (è chiaramente solo un trasporto).
Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza
denunzia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo,
cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Il cacciatore e
l’escursionista possono portare ogni tipo di coltello. Il porto senza giustificato
motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975
Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure
e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente
affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento
o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente
importate e vendute e non vanno denunziate.
Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i
giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle
parti essenziali, i giocattoli softair con potenza non superiore ad un Joule;
questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere
messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma
l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi l'oggetto per
commettere reati (minacce, rapina, Art. 5 L. 110/1975). Le armi a salve devono
avere la canna otturata, in modo da non poter proiettare corpi solidi (Dal 1-07-
2011 – D. L.v 204/2011). Le armi paintball (sparano palline di vernice) non
sono liberalizzate in Italia per decisione del Min. Int., in contrasto con la legge.
Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione
non si tratta di spari pericolosi vietati (Art. 703 C.P. e Art. 57 T.U. di
P.S).
Per un erronea interpretazione del Ministero vengono considerate armi da
sparo i →lanciasiringhe veterinari che funzionano con cartuccia a salve od
aria compressa sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana.
Parti di armi (Art. 19 L. 110/1975): sono parti essenziali di armi le canne,
le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (eliminati come parti dal
D.vo 204/2010), gli otturatori e, per assimilazione un accessorio: il silenziatore
(eliminato come parte dal D.vo 204/2010). Non sono parti di armi quelle che
potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno,
grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo un'arma a salve. Le parti essenziali
di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denun112
ziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunziate le canne
aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti
di arma i riduttori di calibro (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni,
i →puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori.
Armi disattivate o inefficienti: un’arma si considera inefficiente in modo
irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente
che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha
migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato
segua le procedure previste per i fabbricanti da circolari ministeriali. Un’arma
bianca spunta e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Verrà
emanato un apposto regolamento.
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non
sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare
armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato
all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e
munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile
può acquistare armi corte, e viceversa.
Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione di armi sono:
- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi da caccia, senza limite
- Armi comuni in genere, 3 pezzi
Entro tale limite si possono detenere più esemplari dello stesso modello di
arma.
Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla
osta (Art. 35 T.U. di P.S.) per ogni operazione di acquisto di una o più armi.
Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di
armi che intendono acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità
mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla
ASL. È prassi delle questure richiedere l’idoneità al maneggio delle armi, In
alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di capacità
al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge
(Art. 8 L. 110/1975). In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non
richiedono il certificato se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per
l'arma. Soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo (Art. 3 L.
36/1990), visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe idiota
chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto
di un'arma bianca o di un’arma antica! Sono illegittime imposizioni circa le
modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta
perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge. Il D.L.vo 204/2010 porterà
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alcune novità dopo il luglio 2011
Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso
autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. Per recenti
disposizioni del Min. Finanze è stato però reintrodotto il bollo sulla domanda
e sul nulla osta.
Gli obiettori (L. 230/1998 e 130/2007) possono acquistare liberamente armi
liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria
compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono
ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi
liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi
hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi
loro consentite. Se hanno rinunziato allo status di obiettore (L. 230/1998 e
130/2007) riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.
I cittadini comunitari (Art. 61 Reg. T.U. e DPR 311/2001) non residenti in
Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese. In teoria anche
un cittadino comunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede
reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali.
La legge (Art. 39 T.U. di P.S.) prevede che il prefetto può vietare la detenzione
di armi a chi potrebbe abusarne. È provvedimento amministrativo che
deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade
sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto
illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l’arma o cartuccia corpo di
reato, si portino via “in via cautelare” tutte le armi. È comportamento non consentito
dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in
caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore) il “capo
dell’ufficio di PS del luogo” (Art. 5 T.U. di P.S.), e non altri, può adottare un
provvedimento provvisorio da trasmettere con urgenza al prefetto. Quindi per
la restituzione di queste armi è competente il prefetto.
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