Il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, non è sempre tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida il mezzo a motore, dovendosi ritenere sussistente in capo al medesimo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis C.d.S. occorre pertanto distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
In tal senso la Corte di Cassazione, con ordinanza che si allega sotto, si è espressa aprendo un nuovo filone giurisprudenziale in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
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