Chi viene in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle entro
72 ore (D L.vo 204/2010). La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze
di porto. La denunzia (Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg.
T.U.) viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi
delle armi e il luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla Questura
o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi
timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può
rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino
ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni
verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere
fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in
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particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato). Si
consiglia di inviare la denunzia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro.
La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate, specialmente
se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunziate assieme
alle armi o separatamente.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato e che duri
più di 72 ore, va denunziata da parte di chi le riceve; non va denunziato il prestito
fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza
ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta
di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è
che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche
in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto
per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in
concreto le armi sono mal custodite, denunzierà tale reato (Art. 702 C.P., artt.
20 e 20 bis L. 110/1975).
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte
all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere
conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro
da furti quando nessuno è in casa e che non possano usare bambini o minorati.
È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se
capaci. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è
un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota
per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda
(o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte
essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto,
incustodita.
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