Importante ordinanza sul tema del decoro e dell’aspetto estetico dei condomini. Invero, con provvedimento n. 28465 del 5 novembre, la Cassazione ha affermato come il decoro architettonico sia un bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. e quindi la sua salvaguardia è demandabile anche al singolo condomino.
Inoltre, afferma la Suprema Corte, il regolamento condominiale può regolare la conservazione di elementi attinenti alla simmetria, alla estetica e all’aspetto generico dell’edificio. Conseguentemente, possibili modifiche causate da uno dei condomini alle parti comuni del fabbricato, in violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale e in grado di determinare un pregiudizio al decoro architettonico, consentano al singolo condomino ad agire in giudizio a tutela della cosa comune.
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