L’adozione di soggetto maggiorenne disciplinata agli artt. 311 e ss. del codice civile, può essere intrapresa per due ordini di motivi:
1) trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio ed il nome della propria famiglia;
2) come mezzo per fornire una forma di assistenza, nel tempo, ad un altro soggetto maggiorenne.
Con siffatta procedura la persona maggiorenne acquista la qualifica di figlio adottivo e così il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio. Egli acquista anche il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli del medesimo (qualora ve ne siano), nonché il diritto agli alimenti.
Affinché si possa procedere con la domanda di adozione, è necessario che l’adottante abbia compiuto 35 anni d’età e superi di almeno 18 anni l’età di colui che intende adottare. L’adottante può adottare sia nel caso in cui sia celibe/nubile, che coniugato. In quest’ultimo caso, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare, ma dovrà comunque prestare il proprio assenso.
Dovranno inoltre prestare il proprio assenso: i genitori ed il coniuge dell’adottando (sia personalmente che a mezzo procura speciale), nonché i figli dell’adottante se maggiorenni.
La domanda deve essere proposta al Presidente del Tribunale del luogo ove l’adottante ha la residenza. Il Tribunale, assunte le opportune informazioni, verificate tutte le condizioni di legge e sentito il pubblico ministero, emette sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione.
Il provvedimento verrà poi iscritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
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