Diffondere a terzi, estranei a qualsiasi controversia giudiziale in atto, notizie circa l’inadempienza del condòmino rispetto alle spese condominiali costituisce diffamazione non giustificata dall’esercizio del diritto di libera espressione, neppure quando l’affermazione è vera. L’autore della comunicazione, oltre che ledere l’onorabilità dell’interessato perché descritto come persona morosa, vìola la privacy dello stesso al solo fine di metterlo – pubblicamente – in cattiva luce.
Lo afferma l’ordinanza n. 22184 del 05.09.2019 pronunciata dalla III Sezione della Cassazione civile: massima attenzione al contenuto delle comunicazioni e ai destinatari delle stesse.
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