Consulenze

Direttiva Habitat

La direttiva 1992/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, più

volte modificata, si è preoccupata del continuo degrado degli habitat naturali e

delle minacce che gravano su talune specie ed è l’espressione della politica

ambientale dell’Unione europea. La direttiva «Habitat» mira a contribuire alla

conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro

comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse

comunitario.

La direttiva «Habitat» crea la rete Natura 2000. Tale rete è la più grande rete

ecologica del mondo ed è costituita da zone speciali di conservazione designate

dagli Stati membri. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale

istituite dalla direttiva Uccelli 147/2009.

Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la

cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano

di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che

richiedono una protezione rigorosa.

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe.

Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di

siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a

tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta

un elenco di siti d’importanza comunitaria per ognuna delle nove regioni biogeografiche

dell’UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar

Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica (Azzorre,

Canarie, Capo Verde. Madera), la regione mediterranea, la regione pannonica

e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere

dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, lo Stato membro

interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat

naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale,

la direttiva prevede l’avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato

membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un

risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare

il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure

necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado

nonché significative perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la

possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.

Spetta inoltre agli Stati membri:

97

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la

migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;

- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali

minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui

rispettivi territori;

- proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione

per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione

della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in

base a tali relazioni.

Gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della diversità

biologica dei paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007.

L’allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e anche nuovi

elementi, come tre nuove regioni biogeografiche (la regione del Mar Nero, la

regione pannonica e la regione steppica).

La rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre

dell’UE.

I siti d’importanza comunitaria che riguardano l’Italia sono contenuti in:

- Elenco dei siti della regione alpina. Decisione 2010/42/UE (Gazzetta ufficiale

L 30 del 2.2.2010).

Elenco dei siti della regione mediterranea. Decisione 2010/45/UE (Gazzetta

ufficiale L 30 del 2.2.2010).

Molti sono i testi legislativa importanti in materia di tutela ambientale e in

cui si tratta l’aseotti faunistico. Per chi voglia ampliare lo studio della materia

si segnalano:

D.P.R. 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato con il D.P.R. 12 marzo

2003 n° 120 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

della fauna selvatiche .

D.M. 3 aprile 2000 - Elenco delle zone di protezione speciale designate ai

sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti

ai sensi della direttiva.

DECRETO Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi

per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Nota: Trattasi di

decreto emanato da un noto ministro ambientalista, già presidente dei Verdi,

che in molte parti si è rivelato assurdamente unilaterale e inapplicabile; come

là dove impedirebbe di controllare le zanzare nelle risaie come se esse fossero

più importanti delle mondine e degli abitanti della zona

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it