La direttiva 1992/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, più
volte modificata, si è preoccupata del continuo degrado degli habitat naturali e
delle minacce che gravano su talune specie ed è l’espressione della politica
ambientale dell’Unione europea. La direttiva «Habitat» mira a contribuire alla
conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro
comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse
comunitario.
La direttiva «Habitat» crea la rete Natura 2000. Tale rete è la più grande rete
ecologica del mondo ed è costituita da zone speciali di conservazione designate
dagli Stati membri. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale
istituite dalla direttiva Uccelli 147/2009.
Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano
di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che
richiedono una protezione rigorosa.
La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe.
Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di
siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a
tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta
un elenco di siti d’importanza comunitaria per ognuna delle nove regioni biogeografiche
dell’UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar
Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica (Azzorre,
Canarie, Capo Verde. Madera), la regione mediterranea, la regione pannonica
e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere
dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, lo Stato membro
interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.
Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat
naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale,
la direttiva prevede l’avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato
membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un
risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare
il sito come sito di importanza comunitaria.
Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure
necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado
nonché significative perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la
possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.
Spetta inoltre agli Stati membri:
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- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la
migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali
minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui
rispettivi territori;
- proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione
per talune specie vegetali ed animali (allegato V).
Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione
della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in
base a tali relazioni.
Gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della diversità
biologica dei paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007.
L’allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e anche nuovi
elementi, come tre nuove regioni biogeografiche (la regione del Mar Nero, la
regione pannonica e la regione steppica).
La rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre
dell’UE.
I siti d’importanza comunitaria che riguardano l’Italia sono contenuti in:
- Elenco dei siti della regione alpina. Decisione 2010/42/UE (Gazzetta ufficiale
L 30 del 2.2.2010).
Elenco dei siti della regione mediterranea. Decisione 2010/45/UE (Gazzetta
ufficiale L 30 del 2.2.2010).
Molti sono i testi legislativa importanti in materia di tutela ambientale e in
cui si tratta l’aseotti faunistico. Per chi voglia ampliare lo studio della materia
si segnalano:
D.P.R. 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato con il D.P.R. 12 marzo
2003 n° 120 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche .
D.M. 3 aprile 2000 - Elenco delle zone di protezione speciale designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti
ai sensi della direttiva.
DECRETO Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Nota: Trattasi di
decreto emanato da un noto ministro ambientalista, già presidente dei Verdi,
che in molte parti si è rivelato assurdamente unilaterale e inapplicabile; come
là dove impedirebbe di controllare le zanzare nelle risaie come se esse fossero
più importanti delle mondine e degli abitanti della zona
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