Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della
qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse
generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;
considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale
(1987- 1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e
delle risorse naturali;
considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale e promuovere
il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze
economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale
di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni
casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;
considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali
non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche
e gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del
patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente
di natura transfrontaliera, per cui e necessario adottare misure a livello
comunitario per la loro conservazione;
considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi
di habitat naturali e su talune specie, e necessario definirli come prioritari per
favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;
considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat
naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione
soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare
una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;
considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o
che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;
428
considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie
in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;
considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di
conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere
una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito
non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il
mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di
una specie prioritaria;
considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze
significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà
designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;
considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di
habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità
comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire
un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato,
tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e
dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi
inquina paga» e di applicazione limitata;
considerando che pertanto si e convenuto che in questo caso eccezionale
debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro
i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;
considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio
e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza
fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;
considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica
dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente
direttiva;
considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE e necessario
istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora;
che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro
stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura
o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune
condizioni;
considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva,
la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi,
basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito
all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;
considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche
e indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza
incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;
429
considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare
gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da
parte del Consiglio;
considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per
assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare
nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;
considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare
la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale
introduzione di specie non indigene;
considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi
della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per
a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare
gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche
in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e
b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle
loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali.
c) Habitat naturali di Interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di
cui all'articolo 2:
I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
ovvero
II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione
o per il fatto che la loro area e intrinsecamente ristretta;
ovvero
III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle
nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale,
continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.
Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.
d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano
di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la
Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte
della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo
2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco
(*) nell'allegato I.
e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei
fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche
430
che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione
naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue
specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.
Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale e considerato «soddisfacente
» quando
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili
o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche e soddisfacente ai sensi della
lettera i).
f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici
in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo
2:
I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si
estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili
nell'area del paleartico occidentale, oppure
II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle
specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano
i fattori alla base di tale rischio, oppure
III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e
che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo.
Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su
una superficie più ampia, oppure
IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità
del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione
la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza
della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di
cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*)
nell'allegato II.
i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori
che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione
e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;
Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano
che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento
vitale degli habitat naturali cui appartiene,
431
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di
declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché
le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente
delimitata.
k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche
cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare
un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui
all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire
in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3,
e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica
nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria
corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale
di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro
vita e riproduzione.
1) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato
dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento
o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate
nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire
dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una
parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento
di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro
elemento.
n) Comitato: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.
Articolo 2
1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il
trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare
il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali.
432
Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie
Articolo 3
1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano
tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui
all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale
classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione
della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e
degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo
4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto
degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare
la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza,
allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza
per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.
Articolo 4
1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche
pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato
II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori,
tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di
tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita
o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti
vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta
gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli
Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce
dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla
notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni
sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione,
la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione
dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un
formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna
delle nove regioni biogeografìche di cui all'articolo 1, lettera e), punto III) e
dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione ela433
bora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di
importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono
evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari
o una o più specie prioritarie.
Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano
oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la
Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati
in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza
comunitaria nel loro territorio.
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono
evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari
o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei
anni dopo la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della
procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito
come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un
termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza
dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più
specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce
dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo
comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 5
1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco
nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o
più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a
informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il
mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza
di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale
tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati
da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la
controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una
proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre
mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
434
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio,
il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure
di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani
di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui
all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate,
nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla
gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente
o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la
certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza
sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.
Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale
e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse
con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze
positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della
Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Articolo 7
Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva
sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase,
della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo
4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di
435
uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.
Articolo 8
1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono
essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi
di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla
Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario
al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua,
per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le
misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie
nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento,
compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione
delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione
nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di
specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato
membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo
la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento
disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un
quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono
un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo
4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro
di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti
necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese
in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito
del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli
Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno,
della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate,
gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare
un deterioramento delle zone stesse.
Articolo 9
La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua
una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione
degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in
considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove
436
l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo
11 lo giustifichi.
Artìcolo 10
Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di
riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente
più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere
la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per
la fauna e la flora selvatiche.
Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come
i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione
dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti)
sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico
di specie selvatiche.
Articolo 11
Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione
delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto
dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.
Tutela delle specie
Articolo 12
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un
regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a),
nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie
nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di
riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
e) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la
commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di
scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti
prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi
per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle
catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV,
lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le
ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le
catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo
sulle specie in questione.
437
Articolo 13
1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un
regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b),
con divieto di:
a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente
esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro
area di ripartizione naturale;
b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi
commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente
naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione
della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi
del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.
Articolo 14
1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza
prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente
naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di
cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono
comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo Ile possono
inoltre comprendere segnatamente:
- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale
e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che
tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita,
del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale
di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il
prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
Articolo 15
Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche
elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16
siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato
IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscet438
tibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la
tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera
a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui
all'allegato VI, lettera b).
Articolo 16
1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non
pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli
Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13,
14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai
boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
e) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica,
e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza
per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione
di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la
riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva
ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni
esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali
competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione,
conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a
titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe
entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa
il comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa
la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative
non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati
e i motivi della loro utilizzazione;
e) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste
sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere uti439
lizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
Informazione
Articolo 17
1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo
23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni
adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente
informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di
conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di
cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11.
Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene
trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di
cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi
ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante
le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle
autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo
essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione,
al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1
sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente
direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.
Ricerca
Articolo 18
1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività
scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo
enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per
garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati
membri e della Comunità.
2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per
l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera
tra Stati membri in materia di ricerca.
Procedure di modifica degli allegati
Articolo 19
440
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli
allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato
IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta
della Commissione.
Comitato
Articolo 20 La Commissione è assistita da un Comitato.
Articolo 21
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli
5 e 7 della decisione 1999/468/CE (!), tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Disposizioni complementari
Articolo 22
Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:
a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio
di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione,
sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze
acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione
contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione
soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata
consultazione del pubblico interessato;
b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una
specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare
alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né
alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano
siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono
comunicati al comitato per informazione;
e) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare
le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli
habitat naturali.
Disposizioni finali
Articolo 23
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni
a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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