Consulenze

DM 19 aprile 1996 Elenco delle specie animali costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI

DELL’INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.

874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché

norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi

e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge

7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari

di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della

direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini

sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte

salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio

1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto

del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro

della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di

mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili

provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato

di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare

riprodotto in cattività;

443

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire

pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento

per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e

di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che

le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare,

di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio

1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art.1

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi

per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili

selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari

condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione

diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli

sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive

all'uomo.

Art.2

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono

costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla

base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art.3

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli

esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in

cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti

autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi

dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal

divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Allegato A

Circolare esplicativa

Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione

di esemplari vivi

444

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti

alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione

dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una

riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque

riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da

genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia,

intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo

tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

N.B.: l’allegato A è stato modificato dall'art. 1del Decreto del Ministero

dell’Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001,

n. 111).

Elenco specie

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae tutti i generi

tutte le specie Topi e ratti, marsupiali

Famiglia Macropodidae tutti i generi

tutte le specie Canguri

Ordine PRIMATES

Famiglia Cheirogaleidae tutti i generi

tutte le specie Lemuri pigmei

Famiglia Lemuridae tutti i generi

tutte le specie Lemuri

Famiglia Indriidae tutti i generi

tutte le specie Lemuri saltatori

Famiglia Daubentoniidae tutti i generi Aye-aye

445

tutte le specie

Famiglia Lorsidae tutti i generi

tutte le specie Lorisini

Famiglia Tarsiidae tutti i generi

tutte le specie Tarsidi

Famiglia Callitrichidae tutti i generi

tutte le specie Scimmie orso

Famiglia Cebidae tutti i generi

tutte le specie Scimmie del nuovo mondo

Famiglia Cercopithecidae tutti i generi

tutte le specie

Scimmie del vecchio mondo

Famiglia Hylobatidae tutti i generi

tutte le specie Gibboni

Famiglia Pongidae tutti i generi

tutte le specie Orango, scimpanzé, gorilla

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae tutti i generi

tutte le specie

Lupi, volpi, sciacalli, coyote

Famiglia Ursidae tutti i generi

tutte le specie Orsi

Famiglia Procyonidae tutti i generi

tutte le specie Orsi lavatori

Famiglia Aliuridaè tutti i generi

tutte le specie Panda

Famiglia Mustelidae Genere Eira

tutte le specie Tayra

Famiglia Gulo tutte le specie Ghiottone

Famiglia Mellivora tutte le specie Tasso del miele

Famiglia Meles tutte le specie Tassi

Famiglia Arctonyx tutte le specie Tassi

Famiglia Mydaus tutte le specie Tassi

Famiglia Taxidea tutte le specie Tassi

Famiglia Lutra tutte le specie Lontre

Famiglia Pteronura tutte le specie Lontra gigante

Famiglia Aonyx tutte le specie Lontre

446

Famiglia Enhydra tutte le specie Lontra marina

Famiglia Hyaenidae tutti i generi

tutte le specie Iene

Famiglia Falidae tutti i generi

tutte le specie Leoni, tigri, pantere, etc.

Ordine PROBOSCIDEA

Famiglia Elephantidae tutti i generi

tutte le specie Elefanti

Ordine PERISSODACTYLA

Famiglia Rhinocerontidae tutti i generi

tutte le specie Rinoceronti

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae tutti i generi

tutte le specie Cinghiali

Famiglia Tayassuidae tutti i generi

tutte le specie Pecari

Famiglia Hippopotamidae tutti i generi

tutte le specie Ippopotami

Famiglia Cervidae tutti i generi

tutte le specie Cervi, alce, daino, etc.

Famiglia Bovidae tutti i generi

tutte le specie

Antilopi, bufali, caprini,

etc.

Ordine RODENTIA

Famiglia Hystricidae tutti i generi

tutte le specie Istrici

Famiglia Erithizontidae tutti i generi

tutte le specie Istrici arborei

Famiglia Hydrochoeridae tutti i generi

tutte le specie Capibara

Famiglia Dinomydae tutti i generi

tutte le specie Paracana

Famiglia Dasyproctidae tutti i generi

tutte le specie Aguti

447

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES

Famiglia Bataguridae genere Mauremys

specie M. caspica Mauremide caspica

Famiglia Chelydridae genere Chelydra

specie C. serpentina Tartaruga, azzannatrice

genere Macroclemmis

specie M. temminchi

Tartaruga, alligatore

Ordine CROCODYLIA

Famiglia Crocodylidae

Sottofamiglia Crocodylinae tutti i generi

tutte le specie

Sottofamiglia Tomistominae

tutti i generi

tutte le specie

Famiglia Alligatoridae tutti i generi

tutte le specie

Famiglia Gavialidae tutti i generi

tutte le specie

Ordine SQUAMATA

Famiglia Helodermatidae genere Heloderma

tutte le specie Gila

Famiglia Varanidae genere Varanus

tutte le specie Varani

Famiglia Boidae genere Pithon

spece P. reticulatus Pitone reticolato

genere Enectes

specie E. marinus Anaconda

Famiglia Elapidae tutti i generi

tutte le specie Cobra, mamba, corallo, etc.

Famiglia Colubridae genere Atractapsis

tutte le specie Atrattapsidi

genere Dispholidus

specie D. typus

448

genere Thelotornis

specie T. kirtlandii

Famiglia Viperidae

Sottofamiglia Viperinae tutti i generi

tutte le specie Vipere

Famiglia Crotalinae tutti i generi

tutte le specie

Mocassini, serpenti a sonagli

Allegato B

Circolare esplicativa

Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del

1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti

alla classe dei

mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto,

e cioè tutti gli

individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della

legge 11 febbraio

1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del

presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione

degli animali

domestici.

Elenco specie

Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae genere Vulpes

specie V. vulpes Volpe

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

genere Sus

specie S. scrofa Cinghiale

Famiglia Cervidae genere Cervus Cervo

449

specie C. elephus

genere Capreolus

specie C. capreolus Capriolo

genere Dama

specie D. dama Daino

Famiglia Bovidae genere Ovis

specie O. orientalis

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