IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI
DELL’INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.
874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi
e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della
direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte
salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio
1992, n. 157;
Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro
della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato
di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare
riprodotto in cattività;
443
Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento
per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e
di disciplina dell'attività produttiva;
Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che
le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare,
di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio
1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;
Decreta:
Art.1
1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi
per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili
selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari
condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione
diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli
sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive
all'uomo.
Art.2
1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla
base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.
Art.3
1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli
esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in
cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti
autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal
divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.
Allegato A
Circolare esplicativa
Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione
di esemplari vivi
444
In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti
alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 1 del decreto in oggetto.
Ad esso appartengono:
- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una
riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque
riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da
genitori nati in cattività.
Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia,
intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.
Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo
tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.
N.B.: l’allegato A è stato modificato dall'art. 1del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001,
n. 111).
Elenco specie
Classe MAMMALIA
Ordine MARSUPIALIA
Famiglia Dasyuridae tutti i generi
tutte le specie Topi e ratti, marsupiali
Famiglia Macropodidae tutti i generi
tutte le specie Canguri
Ordine PRIMATES
Famiglia Cheirogaleidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri pigmei
Famiglia Lemuridae tutti i generi
tutte le specie Lemuri
Famiglia Indriidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri saltatori
Famiglia Daubentoniidae tutti i generi Aye-aye
445
tutte le specie
Famiglia Lorsidae tutti i generi
tutte le specie Lorisini
Famiglia Tarsiidae tutti i generi
tutte le specie Tarsidi
Famiglia Callitrichidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie orso
Famiglia Cebidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie del nuovo mondo
Famiglia Cercopithecidae tutti i generi
tutte le specie
Scimmie del vecchio mondo
Famiglia Hylobatidae tutti i generi
tutte le specie Gibboni
Famiglia Pongidae tutti i generi
tutte le specie Orango, scimpanzé, gorilla
Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae tutti i generi
tutte le specie
Lupi, volpi, sciacalli, coyote
Famiglia Ursidae tutti i generi
tutte le specie Orsi
Famiglia Procyonidae tutti i generi
tutte le specie Orsi lavatori
Famiglia Aliuridaè tutti i generi
tutte le specie Panda
Famiglia Mustelidae Genere Eira
tutte le specie Tayra
Famiglia Gulo tutte le specie Ghiottone
Famiglia Mellivora tutte le specie Tasso del miele
Famiglia Meles tutte le specie Tassi
Famiglia Arctonyx tutte le specie Tassi
Famiglia Mydaus tutte le specie Tassi
Famiglia Taxidea tutte le specie Tassi
Famiglia Lutra tutte le specie Lontre
Famiglia Pteronura tutte le specie Lontra gigante
Famiglia Aonyx tutte le specie Lontre
446
Famiglia Enhydra tutte le specie Lontra marina
Famiglia Hyaenidae tutti i generi
tutte le specie Iene
Famiglia Falidae tutti i generi
tutte le specie Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA
Famiglia Elephantidae tutti i generi
tutte le specie Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA
Famiglia Rhinocerontidae tutti i generi
tutte le specie Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae tutti i generi
tutte le specie Cinghiali
Famiglia Tayassuidae tutti i generi
tutte le specie Pecari
Famiglia Hippopotamidae tutti i generi
tutte le specie Ippopotami
Famiglia Cervidae tutti i generi
tutte le specie Cervi, alce, daino, etc.
Famiglia Bovidae tutti i generi
tutte le specie
Antilopi, bufali, caprini,
etc.
Ordine RODENTIA
Famiglia Hystricidae tutti i generi
tutte le specie Istrici
Famiglia Erithizontidae tutti i generi
tutte le specie Istrici arborei
Famiglia Hydrochoeridae tutti i generi
tutte le specie Capibara
Famiglia Dinomydae tutti i generi
tutte le specie Paracana
Famiglia Dasyproctidae tutti i generi
tutte le specie Aguti
447
Classe REPTILIA
Ordine TESTUDINES
Famiglia Bataguridae genere Mauremys
specie M. caspica Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae genere Chelydra
specie C. serpentina Tartaruga, azzannatrice
genere Macroclemmis
specie M. temminchi
Tartaruga, alligatore
Ordine CROCODYLIA
Famiglia Crocodylidae
Sottofamiglia Crocodylinae tutti i generi
tutte le specie
Sottofamiglia Tomistominae
tutti i generi
tutte le specie
Famiglia Alligatoridae tutti i generi
tutte le specie
Famiglia Gavialidae tutti i generi
tutte le specie
Ordine SQUAMATA
Famiglia Helodermatidae genere Heloderma
tutte le specie Gila
Famiglia Varanidae genere Varanus
tutte le specie Varani
Famiglia Boidae genere Pithon
spece P. reticulatus Pitone reticolato
genere Enectes
specie E. marinus Anaconda
Famiglia Elapidae tutti i generi
tutte le specie Cobra, mamba, corallo, etc.
Famiglia Colubridae genere Atractapsis
tutte le specie Atrattapsidi
genere Dispholidus
specie D. typus
448
genere Thelotornis
specie T. kirtlandii
Famiglia Viperidae
Sottofamiglia Viperinae tutti i generi
tutte le specie Vipere
Famiglia Crotalinae tutti i generi
tutte le specie
Mocassini, serpenti a sonagli
Allegato B
Circolare esplicativa
Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del
1992
In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti
alla classe dei
mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto,
e cioè tutti gli
individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della
legge 11 febbraio
1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del
presente decreto.
Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione
degli animali
domestici.
Elenco specie
Classe MAMMALIA
Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae genere Vulpes
specie V. vulpes Volpe
Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae
genere Sus
specie S. scrofa Cinghiale
Famiglia Cervidae genere Cervus Cervo
449
specie C. elephus
genere Capreolus
specie C. capreolus Capriolo
genere Dama
specie D. dama Daino
Famiglia Bovidae genere Ovis
specie O. orientalis
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