Con la recentissima pronuncia dell’11 gennaio 2016, n. 225 la Cassazione, accogliendo il ricorso di un ex marito contro un decreto della Corte di Appello di Roma, ha confermato quanto aveva già espresso con la sentenza n. 6855 del 2015, ovvero che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, precisando che il relativo diritto non entra in uno stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.
Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Tale pronuncia si discosta dall’orientamento seguito in precedenza dalla stessa Corte che prevedeva invece che in assenza di nuovo matrimonio il diritto all’assegno di divorzio in linea di principio, di per sé, permanesse anche se il suo titolare instaurava una convivenza more uxorio con un’altra persona, salvo che sussistessero i presupposti per la revisione dell’assegno, secondo il principio generale posto dall’art. 9, comma 1, L. 898/1970, come sostituito dall’art. 13 della L. 74/1987: e cioè che fosse data la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza avesse determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto.
Inoltre, mentre un tempo la cessazione dell’assegno divorzile non era definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all’assegno, che nel frattempo era rimasto in uno stato di quiescenza (così ad esempio Cass. n. 25845/2013), ora il diritto perisce per sempre e resta definitivamente escluso.
Attenzione, dunque, ad instaurare una nuova convivenza stabile, se non si vuole perdere il diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge!
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