L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei
si applica la procedura dell’accordo preventivo con il paese di destinazione
(in sostanza una licenza di importazione).
- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari
(Artt. 31 T.U. di P.S., 46 Reg. P.S., D.M. 24 novembre 1978) per chi non
ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in
Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere
licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione
a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare;
essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi
(massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita
che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera.
- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate
sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario
di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere
muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario,
per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e, ma solo a mio parere,
neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza
che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione
di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E.
un’arma da difesa se si parteciperà a gare sportive La regolamentazione non è
delle più chiare.
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La Carta Europea (D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996) viene rilasciata dal
questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è
abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.
Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene
l’arma perché in certi paesi è importante, e cioè:
- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D
- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C
- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e
non più di tre colpi, cat. C
- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60
cm. cat. C
- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi
purché non imitino fucili mitragliatori o d’assalto, cat. C.
- Tutte le altre appartengono alla cat. B
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