Gli accertatori con qualifica di agente di PG possono compiere tutte le attività
di indagine loro demandate dal CPP, nei limiti dei reati di loro competenza:
- identificazione di persone prive di documenti o con documenti probabilmente
falsi; a tal fine possono accompagnare la persona nei propri uffici e trattenerla
fino ad identificazione, per un massimo di 12 ore (art. 349 CPP);
- arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza di reato e fermo;
- atti specifici di indagine (sommarie informazioni, testimonianze, perquisizioni,
sequestri, ecc.);
- documentazione dell’attività svolta;
- denunzia di reati di cui sono venuti a conoscenza in relazione alle loro
funzioni ad un ufficiale di PG o al PM (art. 331 CPP);
- redazione ed invio della notizia di reato su cui hanno svolto investigazioni
al PM (art. 347 CPP);
- possono procedere a perquisizioni domiciliari anche solo per vaghi indizi
di detenzione illegale di armi od esplodenti (art. 41 TULPS).
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- gli agenti di PG procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e
dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati (art.
28 L.C.)
- possono richiedere la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 LC, del contrassegno della
polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Chi non è agente di polizia giudiziaria (lettere b, c, d) può controllare solo
persone che siano congiuntamente (art. 28, 1° comma LC):
a) in esercizio o atteggiamento di caccia e
b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia,
formulazione sciocca e sovrabbondante perché non vi può essere atteggiamento
di caccia se non si hanno con sé mezzi di caccia!
A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità, di esibire
eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano,
di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l’esercizio della
caccia. Esibire significa che è l’interessato che mostra alla guardia l’arma che
ha e le cartucce che contiene, che mostra la selvaggina che visibilmente ha con
sé. Non è assolutamente obbligato a compiere operazioni di smontaggio
dell’arma, ma deve solo, se richiesto, aprire la bascula per far vedere se l’arma
è carica o scarica, e mostrare quante cartucce entrano nel serbatoio.
Attenzione:
- Il cacciatore NON DEVE consegnare l’arma alla guardia che potrebbe non
essere abilitata al maneggio armi o al porto di arma lunga.
- Le guardie giurate non hanno competenza ad accertare reati in materia di armi,
ma solo in materia di caccia; perciò possono controllare solo calibro e numero
dei colpi dell’arma; non sono legittimati controllare matricola, numero di
catalogo, lunghezza canna, denunzie, comodato ed altre cose che potrebbero
costituire violazione alle leggi sulle armi. È attività riservata alla polizia giudiziaria
con competenza per tale tipo di reati.
Le guardie giurate volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione
né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina né ad assunzione di informazioni
da terzi, né a raccolta di tracce o prove dell’infrazione.
Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere verbali
di constatazione in cui devono esporre tutte le circostanze del fatto, ivi comprese
le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona
ritenuta responsabile della infrazione (art. 28 comma 5 LC).
Attenzione: in presenza dell’accertamento della flagranza di reati per cui è
obbligatorio l’arresto essi possono, ma non devono, procedere all’arresto a
norma art. 383 CPP.
I reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in loro flagranza sono, per
quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:
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- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e prive
di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero di catalogo,
armi autocostruite);
- porto illegale di almeno due armi comuni da sparo (in caso di due bracconieri
che operino congiuntamente vi è concorso nel reato e quindi ognuno
concorre nel porto di due fucili!).
Solo in caso di arresto si procede al sequestro del corpo di reato. L’arrestato
va posto al più presto a disposizione di un agente od ufficiale della polizia giudiziaria
che redige un verbale di consegna della persona e delle cose.
Per flagranza si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione
diretta della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può
essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere la certezza
che si tratta della persona che si è vista commettere il reato. Costituisce
flagranza il fatto che il presunto colpevole venga trovato in possesso di cose o
tracce indicanti con sicurezza che ha commesso il reato immediatamente prima
(art. 382 CPP).
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