Con decreto dd. 9 febbraio 2017 il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da un creditore per la dichiarazione di fallimento di un società in accomandita semplice in difetto del requisito oggettivo relativo allo stato di insolvenza, richiesto dall’art. 5 della l. fall.
In particolare, è vero che nel sistema attuale la presentazione dell’istanza di fallimento non richiede il possesso né di un titolo esecutivo né di una pronuncia accertativa del diritto di credito vantato (l’art. 6 l. fall. parla genericamente di “creditore”), tuttavia, la mancanza di un accertamento definitivo del credito e l’esistenza di contestazioni al riguardo sono comunque suscettibili di incidere sulla valutazione della sussistenza del requisito di cui all’art. 5 l. fall.
Nel caso di specie, atteso che il credito vantato dall'istante non era portato da un titolo definitivo, visto che avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento che accertava l’esistenza del diritto era stato proposto ricorso in Cassazione, il Tribunale in composizione collegiale ha respinto l’istanza di fallimento in quanto ha ritenuto che il mancato pagamento del credito vantato dall’istante, riconducibile – visto il ricorso in Cassazione – alla presenza di contestazioni non meramente dilatorie e pretestuose – non poteva costituire di per sé solo un elemento sintomatico dello stato di insolvenza della società.
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