Non tutti sanno che anche i ciclisti sono soggetti ad alcune regole di comportamento, previste espressamente nel codice della strada.
Vediamone alcune tra le più utili ed importanti.
Anzitutto è bene sapere che i ciclisti devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su un’unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro (art. 182, primo comma, c.d.s).
I ciclisti devono avere sempre libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; devono poi essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima prontezza e facilità le manovre necessarie (art. 182, secondo comma, c.d.s.).
I velocipedi, inoltre, devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono (art. 182, nono comma, c.d.s.).
Nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono, inoltre i ciclisti devono segnalare tempestivamente con il braccio la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare (art. 377, primo e terzo comma, Reg. c.d.s.).
Non si dimentichi poi che una specifica norma del Regolamento dispone in ogni caso che per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
Ciò significa che i ciclisti dovranno ad esempio rispettare le prescrizioni previste nel Codice sulla precedenza (art. 145 c.d.s.), sul sorpasso (art 148 c.d.s.) o sulle distanze di sicurezza (art. 149 c.d.s.), oltre ad essere soggetti ai principi generali di prudenza, diligenza e di buon senso che vanno sempre valutati in ipotesi di incidenti e scontri.
Attenzione, dunque, anche quando si circola in bicicletta perché il nostro comportamento sarà senza dubbio valutato alla stregua delle norme sopra indicate, ai fini di eventuali addebiti di responsabilità civile o penale che potrebbero ravvisarsi nelle ipotesi di sinistri che vedano coinvolti ciclisti tra loro o ciclisti con altri veicoli.
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