Consulenze

Il Tesserino Venatorio

Il tesserino venatorio non è definito dalla legge che ne parla solo indirettamente.

Recita l’art.12 LC: Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario

il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza,

ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,

nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita

l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da

quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte

sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Quindi il tesserino è il documento, valido per una interra stagione di caccia,

su tutto il territorio italiano, che autorizza all’esercizio della caccia in un

A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) prescelto, nella regioni di residenza e in

altri eventuali A.T.C. a cui si sia stati ammessi. Ogni successiva modifica dello

A.T.C. prescelto o dello A.T.C. fuori regione a cui si è stati ammessi, deve essere

annotata sul tesserino. Non reca la foto dell’interessato perché comunque è

necessariamente abbinato ad una licenza di porto di fucile. Nelle aziende agrituristico

venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio

dell'attività venatoria.

Il tesserino è lo strumento per stabilire dove il cacciatore può cacciare, è lo

strumento per portarlo a conoscenza del calendario venatorio locale, è un mezzo

di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore, su di un

modello predisposto dalla regione. I requisiti per richiedere il tesserino sono:

a) possesso della licenza di caccia,

b) ricevute del versamento delle tasse di concessione governativa e regionale,

c) ricevuta della quota di iscrizione allo l’A.T.C.

Il tesserino di solito viene precompilato dalla A.T.C. a cui ci si è già iscritti

e viene allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza.

Alcune regioni hanno scritto che sul tesserino va annoto il numero della licenza

di caccia (inutile burocrazia) altre (Lombardia) hanno scritto che il numero

del tesserino va annotato sulla licenza di porto di fucile (solenne stupidaggine

perché il comune non può scrivere su di un documento ufficiale della

questura, perché manca lo spazio necessario, perché dopo sei anni uno si ritrova

con sei numeri scritti sulla licenza!)

Il tesserino contiene (od ha allegato) il calendario venatorio e se si va fuori

regione occorre annotare sul tesserino la sigla dello A.T.C. a cui si è stati ammessi

e che siano allegate o annotate anche le disposizioni del relativo calenda290

rio (sempre tenendo conto di ciò che stabilisce la singola regione perché, come

detto, la legge è più che muta). Qualche regione richiede che l’ammissione

venga comunicata anche al Comune che ha rilasciato il tesserino.

È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.

Esso deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza

o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.

Proprio non si comprende che cosa ha impedito al legislatore di dare disposizioni

valide per tutto il territorio italiano.

Il cacciatore ha l’obbligo di annotare sul tesserino le prescritte annotazioni;

il legislatore, nel momento in cui comminava delle pene, avrebbe fatto bene ad

essere un po’ più preciso su ciò che va annotato e sulle modalità da seguire.

Una norma regionale scrive, ad esempio, che il cacciatore deve annotare

sul tesserino in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero

dei capi abbattuti. Ora, circa il modo indelebile, la cosa è chiara: non si può

usare la matita e non si deve plastificare il tesserino con il vinavil al fine di poter

cancellare ciò che si è scritto! Ma quando si deve annotare la giornata di

esercizio? Logica vuole che lo si debba fare prima di iniziare a cacciare; siccome

la caccia inizia nel momento in cui sul terreno di caccia si porta l’arma

fuori della custodia, vuol dire che il cacciatore deve annotare che è in caccia

prima di quel momento. Fino a quel momento egli può ancora essere nella situazione

di chi deve decidere che cosa fare (piove o non piove, ci sono altri

cacciatori, ho incontrato una guardia volontaria iettatrice che mi augurato

“buona caccia”, ecc.?). Anche circa l’annotazione dei capi abbattuti, una regola

generale non avrebbe fatto male e avrebbe eliminato una arlecchinata di norme

che cambiano nel giro di pochi chilometri senza alcuna vera necessità.

Ad esempio la legge della Lombardia prescrive che i capi di selvaggina

stanziale vanno annotati non appena abbattuti (forse ancor prima di averlo raccolto

da terra e di aver controllato che cosa si è abbattuto? Ovviamente no),

mentre i capi di selvaggina migratoria vanno annotati al termine dell’attività

giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.

Queste annotazioni servono non solo per controllare i prelievi del singolo

cacciatore, ma anche per il controllo sul prelievo globale in regione fatto sulla

base dei tesserini restituiti a fine stagione. Se non ho capito male, sfuggono al

controllo statistico i dati relativi ai capi abbattuti in una A.T.C. di altra regione,

salvo che questa abbia previsto specifiche modalità di annotazione.

Il tesserino va sempre portato assieme alla licenza di porto di fucile e al

contrassegno di assicurazione e deve essere esibito a chi esercita la vigilanza

venatoria (art. 28 LC). Dicono certe leggi regionali che al tesserino deve essere

allegata la ricevuta della tassa regionale, ma è norma insensata perché il tesserino

vale solo un anno e viene rilasciato solo se la tassa è stata pagata; che cosa

mai si deve ancora dimostrare? Ricordo che questi agenti i quali non siano an291

che agenti di P.G. possono controllare solo persone in atteggiamento di caccia.

Ai cittadini stranieri ed ai cittadini italiani residenti all’estero il tesserino

viene rilasciato dalla provincia sede dello A.T.C. dietro presentazione della documentazione

necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e

del documento che autorizza alla importazione di armi (Carta europea o licenza

arma, DM 5 giugno 1978).

Quest’ultima disposizione è contenuta in leggi regionali ed è del tutto inopportuna.

Alla Regione poco importa con che armi il cacciatore caccerà; egli le

può importare oppure le può prendere in comodato in Italia ed è logico che egli

prima chieda di poter cacciare in Italia e poi si preoccupi di come importare le

armi. L’importazione e il porto di armi sono di competenza della PS e non riguardano

le regioni.

Sanzioni

- Sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte

annotazioni sul tesserino regionale (art. 31 lett. i);

- Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone

munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione

o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato

esibisce il documento entro cinque giorni. (art. 31 lett. m)

Le regioni prevedono la sospensione del tesserino per particolari infrazioni

o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio (art. 31 c. 3).

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