Numerosi sono i casi in cui ci si rivolge all’Avvocato per capire la legittimità delle telecamere che il nostro vicino di casa utilizza per la sua sicurezza ma che hanno un raggio di azione esteso anche alla nostra proprietà.
Un comportamento simile potrebbe rilevare sia dal punto di vista civile che penale. Ma andiamo con ordine.
1) L’installazione di videocamere rileva innanzitutto per la disciplina contenuta nel D.lgs 196/2003 (così come aggiornato dal Regolamento Europeo del 2018). Innanzitutto, per la telecamera privata non c’è bisogno di autorizzazioni. L’Autorità Garante dispone che il privato che desidera installare un impianto domestico di videosorveglianza non deve rispettare tutte le formalità previste dal Codice della Privacy previste per le installazioni di telecamere pubbliche, ma deve solo evitare di riprendere le zone soggette a pubblico passaggio. In questo caso scattano tutte le limitazioni previste dalla legge anche in materia di conservazione dei dati e informazione all’utenza. Per fare un esempio: se la telecamera di videosorveglianza viene installata sul pianerottolo di un appartamento è necessario evitare che nel raggio di azione dell’inquadratura possano finire anche gli spazi prospicienti le altre abitazioni, in modo da non riprendere i vicini che entrano o escono dalle proprie case. Se la telecamera di videosorveglianza viene fissata sul muro esterno di una casa, è opportuno fare in modo di non riprendere la strada comunale o gli altri spazi aperti al pubblico. Secondo il Garante quando non si possa fare a meno di far rientrare nel raggio di ripresa della telecamera eventuali altri soggetti, bisognerà fare in modo di impedire il loro riconoscimento, limitando il raggio della ripresa ai soli piedi. L’unica condizione, quindi, che viene posta come necessaria affinchè un utilizzo rimanga per fini privati è che la telecamera non riprenda spazi pubblici. Se ciò avviene nasceranno tutti gli obblighi previsti dal Codice della Privacy configurandosi un trattamento di dati per finalità diverse da quelle esclusivamente personali. In ogni caso, sono indicati dall’autorità tre principi a cui deve informarsi la procedura di installazione della telecamera:
Principio di liceità: La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
Principio di necessità: va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.
Principio di proporzionalità: gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. In applicazione del principio di proporzionalità, anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado d’indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. Un ulteriore requisito richiesto dalla normativa è che la conservazione sia limitata a massimo 24 ore successive alla ripresa. Il codice prevede poi che le persone interessate debbano essere rese a conoscenza che stanno accedendo o che si trovano in una zona soggetta a videoregistrazione e dell’eventuale registrazione. L’informativa (il cd. cartello con videocamera) deve indicare per essere legittima tre elementi:
-le finalità;
-il nome del titolare del trattamento
-l’indicazione se le immagini vengono solo visualizzate o anche registrate.
Tutto quanto appena illustrato vale anche nel caso in cui si tratti di apparecchiatura finta.
Se si dovessero riscontrare delle violazioni della normativa in questione le strade sono due: o ci si rivolge al Garante della Privacy oppure al Giudice civile (unica sede peraltro in cui si potrebbe chiedere il risarcimento dei danni). La prima strada è costituita da due alternative:
-Reclamo: deve essere preceduta da una istanza che va indirizzata al nostro vicino spione il quale deve riscontrarla entro al massimo 30 giorni dalla ricezione. Si avvia in tal caso un procedimento amministrativo vero e proprio con eventuale audizione degli interessati. Segue successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di vari provvedimenti (ex. ammonire il vicino per le violazioni rilevate, chiedere l’accesso a quanto abbia registrato, comminare una sanzione amministrativa, etc.)
-Segnalazione: non ha costi perché si sostanzia in una comunicazione informale che viene fatta al Garante.
2.) Dal punto di vista penale, la norma del codice che ci interessa è l’articolo 615 bis c.p. che disciplina le interferenze illecite nella vita privata. E’ un delitto perseguibile a querela di parte ma la sua applicazione alla nostra fattispecie non è così pacifica. In sostanza questa norma vieta – tra l’altro - la ripresa audiovisiva nei luoghi indicati nell’articolo precedente (ovverosia: abitazione altrui, luogo di privata dimora, pertinenze). L'attività intrusiva per essere illecita ai sensi del codice penale deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell'agente, sostanziandosi in una gratuita intrusione nella vita privata altrui, il che non si verifica nel caso che ci riguarda di videosorveglianza privata da parte del vicino perché quest’ultimo dovrebbe avere comunque un interesse personale a eseguire dette video rilevazioni (ex. tutela della proprietà da furti). Inoltre, non rientra altresì la situazione nella fattispecie legale de qua per il fatto che l’articolo 615 bis c.p. si riferisce a luoghi in cui si avvicendano un numero determinato di persone.
Alla luce di quanto sopra, la strada che nel caso in esame si potrebbe positivamente consigliare di percorrere laddove ritenessimo sussistente una violazione delle norme in materia di privacy da parte del vicino proprietario del fondo servente è quella amministrativa del reclamo al Garante. Si potrebbe anche valutare l’instaurazione di un causa civile ma come primo step (se non si ritiene di aver subìto dei danni dei quali si desidera il ristoro) è preferibile adire l’Autorità amministrativa competente in materia. Il Garante può anche decidere sulle spese del procedimento e disporne la loro compensazione oppure porle a carico del vicino (circostanza questa quasi certa nel caso di mancato /ritardato riscontro da parte del responsabile della lettera che precede il reclamo).
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