L'importazione temporanea dall'estero (Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di
P.S., SM 5 giugno 1978 e DM 635/1996) è regolata come l'esportazione; chi
entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà.
L’importazione con C.E. è regolata come l’esportazione. Le armi non devono
recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti; è obbligatoria la
matricola.
L'importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto, oltre
tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate
e recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero di catalogo
non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono
inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle
transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.
È vietata (Art. 49 Reg. T.U.), salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare,
l'importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però
l'importazione ai commercianti. È norma obsoleta
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