I bambini, si sa, sono sempre in movimento e spesso accade che durante il tempo trascorso a scuola ci siano dei piccoli incidenti. Chi sarà considerato responsabile e quindi a chi ci si dovrà rivolgere per chiedere il risarcimento dei danni?
Occorre, a tal proposito, tenere distinte due situazioni: il bambino si cagiona del male da solo (cd. autolesione) e l’allievo fa del male ad un altro bambino. Punto fermo di questa breve disamina è che vi sia un nesso tra l’evento dannoso e l’inosservanza di norme da parte della scuola / personale scolastico.
1. Cd. autolesione: in questo caso i due soggetti che potrebbero essere considerati responsabili, l’istituto scolastico e l’insegnante, lo saranno a titolo di responsabilità contrattuale. Invero, ex art. 1218 c.c., afferma la Cassazione, il contratto stipulato con l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di quel vincolo giuridico per il quale sorge in capo alla scuola “l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Pertanto la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari per evitare che l’allievo procuri danni a se stesso nonché mantenere la condotta diligente dovuta al fine di preservare l’integrità fisica dell’allievo, che costituisce un interesse che connota il contratto di protezione”. Per quanto concerne invece la responsabilità del personale scolastico, è opinione ormai consolidata quella per la quale il contatto sociale è un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il personale scolastico assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche un obbligo di protezione e vigilanza per evitare che l’allievo si causi da solo dei danni.
2. Danno causato da un alunno ad un altro: in tal caso l’istituto e l’insegnante saranno tenuti responsabili a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero, rilevano in tal senso le norme contenute negli articoli 2048 c.c. (per il quale i precettori ... sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), e 2049 c.c. (i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti). La scuola e l’insegnante dovranno provare che l’evento dannoso era inevitabile.
Va infine ricordato che se trattasi di istituti scolatici statali, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l’orario scolastico è unicamente il Ministero.
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