Il Decreto Sicurezza Bis
Il Decreto Sicurezza Bis (D.L. 53/2019 convertito in Legge con modificazioni con L. 77/2019) prevede, all’art. 16, 1° comma, lett. b) che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cp) non possa essere più concessa:
- quando si procede per delitti puniti con una pena superiore, nel massimo, a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
- quando si procede per i delitti di Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 cp), Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art. 337 cp) e Oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 bis cp) quando il fatto è commesso nei confronti di un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Mandare a quel paese, in un momento di rabbia, il postino che consegna una raccomandata sgradita, il controllore del treno, il vigile , il poliziotto , il carabiniere e quanti altri (e sono più di quanti si creda!) ricoprano un Pubblico Ufficio rischia di avere, oggi, importanti conseguenze penali.
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