Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (Gazzetta ufficiale n. L 103 del
25/04/1979)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l’articolo 235,
- considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973,
concernente un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale,
prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata
dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977,
concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma
di azione delle Comunità europee in materia ambientale;
- considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione,
in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta
un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare
poiché minaccia gli equilibri biologici;
- considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle
specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che
l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale,
che implica responsabilità comuni;
- considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono
sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo
degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare
del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione
geografica eccezionali dell’isola;
considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla
Groenlandia;
- considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria
per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari
in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso
delle attività economiche nell’insieme della Comunità e di espansione continua
ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono
stati previsti dal trattato;
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- considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori
che possono influire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni
delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli
habitat, alla cattura e all’uccisione da parte dell’uomo, al commercio che ne
consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare
la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;
- considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine
e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio
dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento
in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli
equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;
- considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una
varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione
di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere
oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne
la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che
tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate
in vista della costituzione di una rete coerente;
- considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino
eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire
un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie
il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche
che prevalgono nelle varie regioni;
- considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono
formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile
di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti;
che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione
di tali specie a un livello soddisfacente;
- considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in
massa o non selettivi nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono
essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono
esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;
- considerando che, data l’importanza che possono avere talune situazioni
particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni
e sotto il controllo della Commissione;
- considerando che la conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici
in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori
scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle misure
prese;
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- considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione,
che l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in
alcun modo la flora e la fauna locali;
- considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà
agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele
dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali
adottate conformemente alla presente direttiva;
- considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento
di alcuni allegati; che, per facilitare l’attuazione dei provvedimenti
necessari; bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione
tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per
l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione
e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che
corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur
tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
Articolo 3
1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano
le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie
di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat
comportano anzitutto le seguenti misure:
a ) istituzione di zone di protezione;
b ) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli
habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
c ) ripristino dei biotopi distrutti;
d ) creazione di biotopi.
Articolo 4
1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione
per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione
di dette specie nella loro area di distribuzione.
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A tal fine si tiene conto:
a ) delle specie minacciate di sparizione;
b ) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro
habitat;
c ) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la
loro ripartizione locale è limitata;
d ) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità
del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni
dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale
i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie,
tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici
non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto
delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta
e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.
A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare
alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza
internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune
affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento
affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano
una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle
specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente
direttiva.
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione
di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat,
nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative
tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno
inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat
al di fuori di tali zone di protezione.
Articolo 5
Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le
specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a ) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b ) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di
asportare i nidi;
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c ) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di deternerle anche vuote;
d ) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione
e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione
degli obiettivi della presente direttiva;
e ) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Articolo 6
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano,
per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto
per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli
vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto
dall’uccello, facilmente riconoscibili.
2. Per le specie elencate nell’allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1
non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati
o altrimenti legittimamente acquistati.
3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie
elencate nell’allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni
al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati
o altrimenti legittimamente acquistati.
Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in
via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione
degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di
contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo
il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione
della specie stessa nell’insieme della Comunità. Se tale esame rivela che
il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei
rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione
debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione
della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale
rischio, ne informa lo Stato membro.
La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica
ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione
di tale permesso.
4. Per le specie di cui all’allegato III/3, la Commissione compie degli studi
sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale
status.
Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al
comitato di cui all’articolo 16, ai fini di una decisione in merito all’iscrizione di
tali specie nell’allegato III/2.
381
Nell’attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie
le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.
Articolo 7
1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica
e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nelle’allegato
II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.
Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi
le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati
membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente
la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni
nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione
ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile,
per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare
delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi
provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della
caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le
varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici,
essi provedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione
della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante
il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione
tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione
pratica della loro legislazione sulla caccia.
Articolo 8
1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel
qua7dro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi
mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o
che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare a quelli
elencati nell’allegato IV, lettera a ).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto
ed alle condizioni indicati nell’allegato IV, lettera b ).
Articolo 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri
possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;
a ) - nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell’interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e
alle acque,
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- per la protezione della flora e della fauna;
b ) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione
nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c ) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo
la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionate:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse
possono esser fatte,
- l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e
a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali
limiti, da quali persone,
- i controllo che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull’applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele
ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le
conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva.
Essa prende adeguate iniziative in merito.
Articolo 10
1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione,
la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli
di cui all’articolo 1.
2. Un’attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti
elencati nell’allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione
tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate
per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.
Articolo 11
Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli
che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo
degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al
riguardo la Commissione.
Articolo 12
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere
dalla scadenza del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una relazione
sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virté della presente direttiva.
2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata
sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione rela383
tiva alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica
alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della
relazione verrà comunicata agli Stati membri.
Articolo 13
L’applicazione delle misure adottate in virté della presente direttiva non
deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda
la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.
Articolo 14
Gli Stati membri possono prendere misure di protezione pié rigorose di
quelle previste dalla presente direttiva.
Articolo 15
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico
e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo
comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 17.
Articolo 16
1. Ai fini delle modifiche di cui all’articolo 15, è istituito un comitato per
l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso
denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri
e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 17
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo,
il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest’ultimo oppure a richiesta
del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto
entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza
della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli
Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all’articolo 148, paragrafo 2,
del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a ) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del
comitato.
b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in
mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una
proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c ) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui
il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono
adottate dalla Commissione.
Articolo 18
384
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.
Per gli allegati I, II, III, contenenti le varie specie protette si veda la voce
Specie protette
ALLEGATO IV
a ) - Lacci, vischio, esche [N.B.:errore del traduttore: la direttiva parla di
ami e non di esche!], uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,
registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli,
dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’ immagine o di amplificatore
elettronico d’ immagine per tiro notturno.
- Esplosivi.
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due
cartucce.
b ) - Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri
possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’ uso di battelli a motore con velocità
massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle
autorizzazioni rilasciate.
ALLEGATO V
a ) Fissazione dell’ elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o
particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
b ) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza
per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
c ) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori
sfruttando i risultati dell’ inanellamento.
d ) Determinazione dell’ influenza dei metodi di prelievo sul livello delle
popolazioni.
385
e ) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati
dagli uccelli.
f ) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’ inquinamento.
g ) Studio degli effetti dannosi dell’inquinamento chimico sul livello della
popolazione delle specie di uccelli.
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