DISTINZIONE TRA INTERCETTAZIONE E REGISTRAZIONE
IN CAMPO PENALE E CIVILE
La giurisprudenza distingue l’intercettazione dalla registrazione: solo la prima, eseguita da persona
che non partecipa alla conversazione o che comunque alla stessa non è ammesso, subisce la disciplina
di cui agli artt. 266 e seg. cpp.
La registrazione della conversazione che avviene tra presenti ad opera di una persona ammessa alla
conversazione invece costituisce prova ammessa ed utilizzabile tanto nel procedimento penale quanto
in quello civile. A prescindere dalla circostanza che la registrazione sia avvenuta, per così dire,
abusivamente (senza manifestarlo ai presenti). Un tanto perché colui che si inserisce in una
conversazione sopporta il rischio di essere anche registrato.
In questo senso, tra le tante:
Cassazione penale sez. V, 11/06/2018, n.41421
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio,
costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione
"ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga
in sede di audizione nel procedimento disciplinare ad opera di uno dei partecipanti, senza il consenso
dell'interessato, trattandosi di dati trattati per finalità di giustizia, quale precostituzione di un mezzo
di prova per la tutela di un proprio diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale.
Questo principio opera anche nel caso di agenti provocatori, nella misura in cui il colloquio si svolge
in presenza:
Cassazione penale sez. IV, 11/06/2009, n.41799
È utilizzabile, attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., la registrazione fonografica
effettuata dalla polizia giudiziaria di colloqui intervenuti tra agenti provocatori, appartenenti alle
forze dell'ordine, e il venditore di sostanze stupefacenti, operata all'insaputa di quest'ultimo e in
assenza di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Sul versante civile:
Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220
L’efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute
in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall'art. 2712 cod. civ., in ragione
della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva
volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non
contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le
modalità risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità
di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi
nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
Corte appello Milano sez. lav., 20/02/2019, n.369
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni
meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché la
sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di
lavoro, non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen.,
in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può
ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente
l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.
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