Art. 42. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione
della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o
adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche
e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo
in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello
stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa
direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato
alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive
85/411/CEE e 91/ 244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le
specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i
criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione
di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per
quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale.
Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 é aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari
per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie
di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare
attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima
direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti,
trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al
coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione
e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto
467
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono
tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio é vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della
dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le
disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie
determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere
espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli
istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
».
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle
seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 é inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo
1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando
la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
».
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 é sostituito
dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel
rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati mem468
bri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
consulta preventivamente anche la Commissione europea».
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le
specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le
seguenti: «trasportare per vendere,».
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