L'art 42 del decreto legge 17 marzo 2020 stabilisce che l'infezione da Covid debba essere tratata dal datore di lavoro per un dipendente come infortunio sul lavoro e non malatia con tutto cio che ne deriva . Il fatto di aver lavorato è sufficiente per considerarlo infortunio in una logica di presunzione semplice per il lavoratore.
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