La LC prevede numerose ipotesi di tabellazione di aree sottoposte a particolari
regini venatori, ma null’altro prevede.
L’art. 10 (Piani faunistico-venatori) stabilisce che:
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse,
secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione
o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.
L’art. 11 (Zona faunistica delle Alpi) stabilisce che:
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni
a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano
i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle
esenti da tasse.
L’art. 15 (Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della
caccia) stabilisce che:
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a
cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera
chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da
rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20,
o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno
metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente
istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico
adeguate tabellazioni esenti da tasse.
L’art. 21 (Divieti) stabilisce che:
Comma 1/d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove
esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti
da tasse indicanti il divieto:
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore
le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia.
Perciò la legge dice quando si devono apporre le tabelle, che esse devono
delimitare o circondare il territorio, che sono esente da tasse. Nulla dice circa
le caratteristiche delle tabelle né, ad esempio, come è sanzionato chi mette tabelle
abusive trattandosi di materia delegata alle regioni.
A parte le norme emanate dalle regioni si deve tenere presente che già il
T.U. del 1939, art. 45, aveva indicato le regole tecniche da seguire nella tabellazione
e che, proprio per essere tecniche e non giuridiche, conservano pieno
277
valore. Le regole erano le seguenti:
- le tabelle devono indicare la natura del territorio delimitato e del divieto
- le tabelle devono indicare l’autorità o il soggetto che l’ha apposta. Una tabella
anonima non ha alcun valore.
- le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro del territorio su
pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100
metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da
ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
- le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non
impediscano di leggerne la scritta
- la scritta deve essere leggibile da almeno trenta metri di distanza.
- nei terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate
anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.
- le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni,
quando nel territorio si trovino terreni che non siano compresi nella concessione
o il territorio sia attraversato da strada di larghezza superiore a tre metri; ove
la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione
di una tabella agli ingressi.
- le tabelle debbono sempre essere contenute in buono stato di conservazione
e di leggibilità.
Un problema che si è spesso posto è quello se sia necessaria la tabellazione
delle aree protette e dei parchi nazionali.
La soluzione corrente e basata su consolidata giurisprudenza è che siano
esclusi dalla tabellazione solo i parchi nazionali. Da ultimo, ad esempio I divieti
di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno
di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione
che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.
(In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista
dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile
ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di
tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge
reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale
"Terra delle Gravine"), *Cass n. 1898 del 10 dicembre 2009.
Il vero problema è che né la legge 394/1991 né il suo art. 10, né altri articoli,
contengono la deroga normativa che si è inventata la Sezione III, molto incline
alla giurisprudenza creativa, e che neppure si è mai degnata si approfondire
la questione; una volta ha fatto una affermazione apodittica secondo cui i
parchi nazionali non hanno bisogno di tabellazione perché essi sono delimitati
con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topogra278
fiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.!
È facile dimostrare come questa tesi sia peregrina:
1) La legge sulla caccia prevede la tabellazione persino per la Zona delle
Alpi, quando sarebbe stato facilissimo determinarne i confini in via generale;
quindi perché fare eccezione per i parchi? La stessa legge del 1939 prevedeva
la tabellazioen del parchi nazionali (art. 57)
2) La legge 304/1991 non prevede alcuna deroga ed anzi regola la “perimetrazione
provvisoria” in attesa di quella definitiva da inserire degli statuti dei
parchi.
2) L’art. 2 della legge 394/1991, come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n.
172, prevede la perimetrazione con oggetti da segnalazione delle aree marittime;
è chiaro che la stessa ratio vale per le zone terrestri.
3) La scusa che i confini sarebbero già perfettamente indicati sulla Gazzetta
Ufficiale è ridicola per due motivi:
a) perché anche gli statuti dei parchi regionali sono pubblicati sui Bollettini
Ufficiali e quindi non si comprende che differenza vi sarebbe dal punto si vista
giuridico.
b) se fosse vera la tesi della Cassazione non ci sarebbe bisogno di segnare
con cartelli i confini dello Stato; ci sono già sulle carte ufficiali dell’esercito! Il
fatto è che la Cassazione non può pretendere che ogni cacciatore od escursionista
sia un cartografo esperto che parte da casa con bussola o teodolite o con il
GPS. Sapere dove passano dei confini è cosa difficilissima e non certo alla portata
di persone che non siano del mestiere. Lo scrivere che costituisce onere di
chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell'area protetta onde
evitare di incorrere nel divieto di cui alla legge citata è una mera sciocchezza
da parte di chi in giro per monti e boschi non c’è mai stato e non ha visto quanto
è facile perdersi. Se non si sa come si chiama il monte su cui ci si trova o la
località che si incontra, non c’è carta che tenga; e neppure si può pretendere
che un cittadino vada a caccia con qualche metro quadro di carte, magari sotto
la pioggia!
Si potrebbe essere un po’ elastici per quei confini naturali quasi invalicabili
(fiumi, laghi, autostrade, creste di monti elevati), ma in tutti quei casi in cui il
parco confina con terreni liberi o con strade pubbliche, la tabellazione è indispensabile.
In conclusione quindi per la legge ogni territorio soggetto a restrizioni venatorie
deve essere delimitato con tabelle; la regola vale anche per i parchi nazionali
(attenti alla diversa giurisprudenza della Cassazione). Una lacuna nella
disposizione ordinata delle tabelle rende impossibile provare che il cacciatore
abbia coscientemente violato la delimitazione, a meno che non vi sia la prova
279
che egli sia passato proprio sotto un cartello del tutto in regola.
Le sanzioni per chi appone tabelle senza averne diritto, sono contenute nelle
leggi regionali.
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it