Il D.lgs. n.102/14, e le successive integrazioni, stabiliscono un quadro di misure inerenti la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica nazionale, il quale si pone l’obiettivo di ridurre, entro l'anno 2020, il consumo energetico, risparmiando un quantitativo di 20 milioni di tonnellate di petrolio, conteggiato a partire dal 2010. La normativa in oggetto prevede che, in ogni condominio o edificio polivalente, si accerti se vi è obbligo, o meno, all’introduzione dei nuovi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nell’esistente impianto centralizzato. A tale proposito, negli edifici polifunzionali e nei condomini, riforniti da una fonte centralizzata di raffrescamento o di riscaldamento, da teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato, è stata confermata la scadenza del 31 dicembre 2016, entro la quale sussiste l'obbligo di installare i ripartitori di calore e le valvole termostatiche su ogni radiatore (nei c.d. impianti a distribuzione verticale), o i contatori individuali di calore, detti sotto-‐contatori (nei c.d. impianti termici ad anello), come misuratori di consumo effettivo di calore dell’acqua calda, per ciascun’unità immobiliare (essendo tale termine non derogabile, ai sensi della direttiva europea 2012/27). Tali adempimenti sono necessari a condizione che i relativi interventi siano tecnicamente possibili e determinino un reale risparmio energetico per l’immobile. Qualora si certifichi, a seguito di un’apposita relazione tecnica redatta da progettista o da tecnico abilitato, che i prescritti nuovi impianti siano d’impossibile realizzazione, comportando inefficienza e sproporzione fra costi e benefici energetici, allora non vi sarà alcun obbligo d’intervento entro tale termine. Le principali integrazioni del D.lgs. n. 141 del 2016 disciplinano i criteri di riparto delle spese sostenute dai vari condomini in tema di fabbisogno termico. In generale si dovranno ripartire le spese in base alla norma tecnica UNI 10200. Tuttavia, qualora nel medesimo edificio vi siano alcune unità immobiliari con fabbisogno termico diverso dalle altre, poiché, viste le maggiori dispersioni termiche vi è una differenza fra le stesse superiore al 50%, allora si potrà derogare alla normativa, modificando il metodo di ripartizione delle spese. Nel concreto si potrà suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo a loro almeno una quota del 70%, inerente l’effettivo prelievo volontario d’energia termica. Conseguentemente, l’importo rimanente del 30%, dovrà essere ripartito secondo la volontà dell’assemblea condominiale (ad esempio, ripartendo le quote in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino). A tal fine sarà necessario l’intervento di un professionista termotecnico per il calcolo dei nuovi millesimi di fabbisogno d’energia termica utile, da utilizzarsi in sostituzione dei millesimi di proprietà o di quelli tradizionali, basati sulla potenza installata. Tali novità sono da intendersi come facoltative nei condomini, dove, alla data del 26 luglio 2016, si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore in oggetto. In caso d’inadempimento, dal primo gennaio 2017, i seguenti soggetti saranno sanzionabili. Il condomino, il quale è destinatario e utente dell’intervento, sia che non installi il sotto-‐ contatore, sia che non installi i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali in corrispondenza di ciascun corpo scaldante, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 2.500,00 euro per ciascuna unità immobiliare. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non procede, mediante delibera dell’assemblea, a ripartire le spese secondo quanto disposto dalla legge, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 2.500,00 euro. Competenti a vigilare sugli adempimenti di legge ed a irrogare le sanzioni previste sono le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano), le quali potranno delegare tali funzioni ad altri enti. Una volta accertata la violazione, vi è una diffida a provvedere entro 45 giorni dalla contestazione immediata, o dalla successiva notifica dell’atto. Qualora si ottemperi al dispositivo normativo, nell’ulteriore periodo concesso, il condomino potrà beneficiare del pagamento della sanzione nella misura minima di 500 euro.
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