Le regole sull’accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in
materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C.
Essi prevedono che possono procedere all’accertamento:
a - Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza
generale o specifica per la materia venatoria;
b - Agenti del Corpo Forestale dello Stato
c - Guardie addette ai parchi nazionali o regionali
d - Guardie giurate comunali, forestali e campestri
e - Guardie private
f - Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali
g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.
Si tenga presente che la legge 689/1995 sulle violazioni amministrative stabilisce
in via gnerale che sono competenti all’accertamento di violazioni amministrative
i soggetti specificamente incaricati di ciò nei singoli settori nonché,
in via generale tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Sia chiaro
che la legge si riferisce a coloro che hanno competenza generale per ogni tipo
di reato e non ha chi ha competenza parziale solo per alcune materie. È ovvio
che un Vigile del Fuoco può accertare violazioni in materia di misure antincendi,
ma non di sanità. La materia venatoria è regolata da norme speciali.
Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia
non definita ed in parte errata.
Quale esempio di materia confusa il DPR 24 luglio 1977 n. 616, art, 18, ha
trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di polizia locale urbane
e rurale concernenti attività che si svolgono esclusivamente nell’ambito
del territorio comunale. La legge 7 marzo 1986 n. 65, (Legge quadro
sull’ordinamento della polizia municipale) ha stabilito all’ art. 1 che i comuni
svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere appositamente organizzato
un servizio di polizia municipale. Da ciò si comprende che la legge
ha eliminato ogni distinzione (rurale, campestre, urbana) e che in un comune vi
sono solamente guardie della polizia locale le quali, se il numero lo giustifica,
possono essere organizzate in un servizio di polizia municipale. Dopo però la
legge ha regolato la polizia municipale dimenticandosi della polizia locale!
L’art. 12 ha poi previsto che anche gli enti locali diversi dai comuni (ad. es.
province e regioni) svolgano compiti di polizia locale, nei limiti delle proprie
competenze, ma ha escluso che si applichino ad essi gli articolo della legge n.
65 che prevedono la collaborazione con le Forze di polizia, l’uso di una uniforme,
le funzioni di polizia giudiziaria e stradale, la qualifica di agente di
pubblica sicurezza e relativo porto d’armi senza licenza. Però poi, tanto per
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complicare le cose, l’art. 57 del codice di procedura penale del 1988 stabilisce
che sono agenti di PG le guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio e nell’ambito territoriale di appartenenza. Secondo le regole interpretative
tradizionali si dovrebbe ritenere che la norma del 1988 modifica quella
del 1986, ma purtroppo è ben chiaro che la confusione deriva solo dal fatto che
chi lavorava al codice non conosceva ciò che stava scrivendo ci lavorava alla
legge sulla polizia locale.
Tutti comprendono che è ben difficile raccapezzarsi in questa giungla di parole
scoordinate.
Per un primo orientamento, che poi approfondiremo, possiamo dire che:
- le guardie addette ai parchi nazionali o regionali (lett. c) sono i dipendenti
pubblici di questi enti, assunte in base allo statuto del parco;
- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i dipendenti
pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e
diverse dalle guardie municipali;
- le guardie private giurate (lett. e) sono lavoratori privati con decreto di
nomina e porto d’armi rilasciati dal questore, assunti con il compito di custodire
determinate unita immobiliari e con competenza limitata a tali unità;
- le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate incaricate da associazioni
ecologistiche o zoofile e munite di apposito decreto di nomina rilasciato
dal questore;
- le guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge
non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto per fare un
po’ di confusione, le chiama agenti, parola priva di significato tecnicogiuridico
se non meglio specificata; ente delegato è in genere la provincia, ma
non è esclusa la delega ad altri enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi
di dipendenti pubblici.
Ciò premesso vediamo di orientarci sulla nozioni di agente di polizia giudiziaria
(PG) o di pubblica sicurezza (PS) e sulle loro competenze.
Essere agente di PG vuol dire che avere il compito di accertare reati e che
l’accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi (perquisizioni,
sequestri, assunzione informazioni, raccolta prove,ecc.).
Essere agenti di PS (attenzione a non confonderli con gli agenti della Polizia
di Stato che sono anche agenti di PS) vuol dire appartenere ad un corpo di
agenti organizzato mediante un regolamento, a cui la legge o il questore riconosce
la qualifica di agente di PS; l’agente di PS, oltre a svolgere i suoi compiti
specifici (art. 1 T.U. leggi di P.S. del 1931) veglia al mantenimento dell'ordine
pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della
proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali
dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;
presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi uffi348
ciali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi
privati”. A tal fine ha facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati
all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. (art. 20 DPR
616/1977).
La qualifica di agente di PS, di per sé, non attribuisce particolari diritti
all’agente, ma più che altro gli impone dei doveri. Sono poi le singole leggi a
stabilire, in relazione alla attività svolta, le competenze.
In via generale occorre tener presenti le seguenti distinzioni:
Accertatori con funzioni di polizia giudiziaria
Accertatori senza funzioni di polizia giudiziaria
Gli accertatori con funzioni polizia giudiziaria si distinguono poi in:
Accertatori con competenza generale illimitata
Accertatori con competenza generale, limitata territorialmente
Accertatori con competenza parziale
Competenza generale di PG significa che l’accertatore può compiere atti di
indagine formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende
ogni condotta punita con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure con
multa e/o reclusione (delitto); competenza significa parziale di PG che egli
può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad esempio (che non ha a
che vedere con la caccia ma è illuminante al fine di comprendere i problemi
che si presentano all’interprete) per i Vigili del Fuoco di ruolo svolgono funzioni
di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività istituzionali; queste sono,
in particolare il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione
degli incendi su tutto il territorio nazionale. (D. L.vo 139/2006). Essi sono
quindi agenti di PG se indagano su chi ha appiccato un incendio o se lo arrestano
sul fatto, ma sono privi di competenze di PG se in una abitazione trovano
un pacco di droga. Non hanno competenza territoriale, ma è ovvio che quando
sono fuori del loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non
hanno perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS;
questa qualifica era prevista dall’art. 8, primo comma della legge 1570/1941 il
quale, dopo lunga discussione parlamentare non è stato abrogato, ma con l’art.
15 L. 469/61 è stato modificato scrivendo solamente che ad essi “sono riconosciuti,
nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di
trasporto urbano e metropolitano”. Se fossero stati ancora agenti di PS non ci
sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova legge 139/2006 ha
abrogato la legge 1570 “salvo il primo comma dell’art. 8”, senza considerare
che esso era stato già abrogato e quindi non poteva rivivere; e si è creato un
gran pasticcio giuridico. Ad ulteriore conferma di ciò, il fatto che la legge non
ha previsto per i vigili del fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece
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prevista per gli agenti di PS. Va detto che la qualifica di agente di PS conferisce
più oneri che poteri e che ai vigili del fuoco tale qualifica proprio non servirebbe
a nulla.
Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio quelli
indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie Forestali.
Hanno competenza generale limitata territorialmente, le guardie dei comuni,
delle province e delle regioni.
Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono
competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del
fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche territorialmente
Infine, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano
in servizio permanente, e quindi possono legittimamente compiere atti anche
se fuori servizio, gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG, sono
tali solamente se in servizio. Attenzione non confondere la nozione militare
“in servizio permanente effettivo” che si contrappone semplicemente alla nozione
di “militare di complemento” con la permanenza del servizio di PG,
espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto 1907, n.690) solo ai corpi
espressamente indicati.
Se non sono in servizio essi hanno solamente l’obbligo generico di denunzia
ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia notizia di
un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Se, ad es., ne ha notizia casuale
al bar, non ha alcun obbligo. Attenzione però; l’art. 29 della legge sulla
caccia 157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce
che gli agenti della polizia locale possono redigere i verbali di contestazione
delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli
altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. Norma in
perfetto contrasto con l’altra che consente loro di cacciare fuori orario di servizio!!
Si veda la voce →Porto d’armi da parte degli agenti accertatori.
Un tempo le distinzioni sopra indicate avevano meno importanza per il fatto
che non esistevano le sanzioni amministrative, ma solo delitti e contravvenzioni
e chi era incaricato di accertare anche semplici contravvenzioni di fronte ad
uno di tali reati rivestiva la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Con la
legge sulla depenalizzazione del 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni punite
con la sola multa od ammenda sono state trasformate in sanzioni amministrative
(salvo un sola ipotesi) e perciò chi era incaricato del loro accertamento non
aveva più ragione di rivestire la qualifica di agente di PG. Si può quindi tranquillamente
sostenere, ad esempio, che nonostante la dicitura della legge sulla
pesca, anche le guardie ittiche abbiano perduto la qualifica di agente di PG.
L'orientamento generale dal 1977 in poi è di negare alle guardie giurate poteri
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di polizia giudiziaria che un privato mai ha nel nostro ordinamento.
Conforta questa interpretazione il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali, il quale stabilisce:
… 3 . Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province
le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori
dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo
27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza
sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n.
963;
Visto che le regioni non possono attribuire poteri di polizia giudiziaria è
chiaro che il trasferimento di competenza fa venir meno la possibilità che la regione
nomini soggetti privati a svolgere compiti che implicano facoltà di polizia
giudiziaria.
Quindi: è vero che stando alle lettera della legge 1931 le guardie ittiche
hanno il compito di accertare reati e la qualifica di agenti di PG, ma bisogna
prendere atto che ciò è in contrasto con il quadro normativo vigente; il problema
è se si possa negare ora la qualifica di agente di PG in via interpretativa o
se sia un problema di coordinamento di norme da risolvere sul piano costituzionale.
Unico modestissima eccezione a questo quadro logico (anche in questo caso
solo perché il legislatore non sapeva ciò che scriveva) è per le guardie zoofile
per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito
che La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali
di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di
nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Quindi le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e
solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione;
essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto.
In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in
qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane (art. 37
LC)!
Problema analogo vi è per i barracelli, una particolare struttura della Sardegna
di guardie campestri organizzate in forma di compagnia, su richiesta dei
proprietari di terreni; essi rientravano fra gli agenti di PS a norma della legge
del 1907. Dal 1940 ricadevano nel regine previsto dall’art. 73 T.U. leggi di P.S.
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e potevano portare armi come ogni agente di PS, secondo i principi del loro regolamento
del 1898.
La situazione normativa è stata però modificata con il passaggio delle competenze
alla Regione nel 1979. Il DPR 19-6-1979 n. 348, art. 12 stabilisce infatti
che la qualifica di agente di PS viene attribuita con decreto del prefetto e
che sia il prefetto (e non quindi il Comune) a stabilire il tipo di arma che l'agente
singolarmente (o per compagnia) ha facoltà di portare in servizio. È il
prefetto che può scegliere fra arma corta e arma lunga.
Detto ciò pare evidente che il modello di tessera predisposto dalla Regione
nel 2004 è illegittimo e privo di senso: non è sindaco che deve firmare il documento,
ma il prefetto.
I Barracelli non esercitano funzioni di polizia giudiziaria; la legge regionale
15/07/1988, N. 25 attribuisce loro solo il compito di accertare infrazioni amministrative
(art. 6). Anche la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 li nomina assieme
alle guardie giurate e non attribuisce loro nessuna specifica competenza
di polizia giudiziaria (che del resto la regione non può attribuire). la L.Reg.
15/071988, n. 25 attribuisce loro il compito di “prevenzione e repressione
dell'abigeato”, ma la Regione non può attribuire compiti di polizia giudiziaria
e, anche se lo potesse, la competenza di PG resterebbe limitata esclusivamente
all’abigeato, con esclusione di ogni altro reato. Ma reprimere e prevenire è attività
che non ricomprende necessariamente il potere di compiere formali atti di
polizia giudiziaria.
La qualifica di agente di PG non può essere conferita da leggi regionali
poiché le regioni non hanno alcuna competenza in materia penale. Le norme
che prevedono ciò solo illegittime. In rari casi vi è stato un passaggio specifico
di competenze con attribuzione a soggetti dipendenti dalle regioni del
compito di accertare reati già previsti da leggi nazionali.
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