Consulenze

La zona faunistica delle Alpi

È regolata dall’art. 11 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce

Territorio

La legge sulla caccia ha inquadrato il territorio delle Alpi, individuato come

territorio in cui vi è una stabile e consistente presenza della tipica flora e fauna

alpina, come zona faunistica a sé stante.

Le regioni interessate, e in relazione ai soli territori individuabili come alpini,

emanano, nel rispetto dei principi generali della legge sulla caccia e degli

accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica

fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni

locali.

Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia

esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di

specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni

a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano

i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle

esenti da tasse.

Per la zona faunistica delle Alpi la legge prevede espressamente le seguenti

particolarità:

- la caccia può essere esercitata solo in forma vagante. Si considera sempre

tale la caccia agli ungulati anche se esercitata da appostamento;

- i fucili semiautomatici a canna liscia devono avere il serbatoio ridotto a

contenere un solo colpo;

- può derogarsi al divieto di cacciare su terreno innevato (art. 19 bis);

- il territorio non è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, ma in comprensori,

secondo le consuetudini e tradizioni locali, e in relazione ai quali viene

fissato l'indice di densità venatoria minima (art. 14) ai fini della gestione programmata

della caccia.

- I cacciatori di un comprensorio alpino possono accedere ad altri comprensori

o ambiti territoriali; se nella sua stessa regione in base a domanda, se in altra

regione, previo consenso degli organi di gestione interessati (art. 14 c. 5).

Norma questa sibillina perché il consegue segue ad una domanda e ogni domanda,

anche nell’ambito di una stessa regione, può essere respinta. Unica interpretazione

logica è che la domanda nell’ambito della regione di cui si fa parte,

può essere respinta solo in base a precise ragioni di fatto e non per soli motivi

di opportunità. Il cacciatore che va a cacciare in altro ambito o comprensorio

non deve effettuare nessuna scelta fra caccia vagante o da appostamento

perché per definizione egli può svolgere solo caccia vagante. Norme diverse

373

sono contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale; vedi Forme di

caccia.

Giurisprudenza

L’ art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre

fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia

Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto

con la disciplina statale di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto

limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art.

117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare

a protezione della fauna selvatica. *Corte Cost., 1° luglio 2010 n. 233.

Corretto il principio che non si può tutelare la fauna più di quanto è necessario.

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it