È regolata dall’art. 11 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce
→Territorio
La legge sulla caccia ha inquadrato il territorio delle Alpi, individuato come
territorio in cui vi è una stabile e consistente presenza della tipica flora e fauna
alpina, come zona faunistica a sé stante.
Le regioni interessate, e in relazione ai soli territori individuabili come alpini,
emanano, nel rispetto dei principi generali della legge sulla caccia e degli
accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica
fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni
locali.
Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia
esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di
specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA).
Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni
a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano
i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle
esenti da tasse.
Per la zona faunistica delle Alpi la legge prevede espressamente le seguenti
particolarità:
- la caccia può essere esercitata solo in forma vagante. Si considera sempre
tale la caccia agli ungulati anche se esercitata da appostamento;
- i fucili semiautomatici a canna liscia devono avere il serbatoio ridotto a
contenere un solo colpo;
- può derogarsi al divieto di cacciare su terreno innevato (art. 19 bis);
- il territorio non è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, ma in comprensori,
secondo le consuetudini e tradizioni locali, e in relazione ai quali viene
fissato l'indice di densità venatoria minima (art. 14) ai fini della gestione programmata
della caccia.
- I cacciatori di un comprensorio alpino possono accedere ad altri comprensori
o ambiti territoriali; se nella sua stessa regione in base a domanda, se in altra
regione, previo consenso degli organi di gestione interessati (art. 14 c. 5).
Norma questa sibillina perché il consegue segue ad una domanda e ogni domanda,
anche nell’ambito di una stessa regione, può essere respinta. Unica interpretazione
logica è che la domanda nell’ambito della regione di cui si fa parte,
può essere respinta solo in base a precise ragioni di fatto e non per soli motivi
di opportunità. Il cacciatore che va a cacciare in altro ambito o comprensorio
non deve effettuare nessuna scelta fra caccia vagante o da appostamento
perché per definizione egli può svolgere solo caccia vagante. Norme diverse
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sono contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale; vedi →Forme di
caccia.
Giurisprudenza
L’ art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre
fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto
con la disciplina statale di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto
limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare
a protezione della fauna selvatica. *Corte Cost., 1° luglio 2010 n. 233.
Corretto il principio che non si può tutelare la fauna più di quanto è necessario.
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