Nel caso in cui si intenda chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli disposto nella sentenza di separazione o nel verbale di omologazione per motivi sopravvenuti, quali ad esempio la perdita o la diminuzione della capacità contributiva da parte dell’obbligato oppure l’intervenuta autosufficienza economica dei figli, bisogna continuare a provvedere al versamento sino al momento in cui non interviene la modifica giudiziale del provvedimento citato.
Infatti, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, confermato da ultimo con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16173 del 30.07.2015, è del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, perché, in base ai principi relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”) del precedente giudicato impositivo del contributo al mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Pertanto, se cambiano le condizioni bisogna rivolgersi al Giudice.
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