L'attività di tatuatore non rientra tra quelle protette ex art. 348 c.p. che punisce l'abusivo esercizio di una professione.
Le normative regionali e provinciali non possono prevedere autonomamente quali attività rientrino tra quelle "protette" (ossia quelle intellettuali, richiedenti una speciale abilitazione dello Stato), essendo tali norme oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dellartr. 117 della Costituzione; allo Stato, quindi, è riservata in via esclusiva l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitativi.
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