Per quanto concerne le guardie giurate particolari alle dipendenze di privati
(o di enti pubblici con rapporto di lavoro privatistico) si tenga presente che
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essi rimangono dei privati cittadini e che non hanno alcun potere oltre quello
che competerebbe ad ogni cittadino nella stessa situazione. In sostanza si tratta
di un unico potere e cioè quello di procedere ad arresto in flagranza di reato
(art. 383 CPP), per reati perseguibili d’ufficio, in tutti i casi in cui l’arresto è
obbligatorio (art. 380 CPP). Il privato (o la guardia) che esegue un arresto diviene
un P.U. e quindi può fare uso legittimo di armi e di mezzi od atti di costrizione
(art. 53 CP).
La guardia giurata particolare non può richiedere le generalità ad una persona
(l’ art. 651 CP riserva tale facoltà solo a P.U.). Può farlo se effettua un arresto.
Diversa la posizione delle guardie giurate volontarie le quali non sono investite
di poteri di polizia giudiziaria, ma solo di un potere derivante dal fatto di
essere persona incaricata di compiti amministrativi di polizia (ma non giudiziari!).
Quindi:
- la guardia non può eseguire arresti se l'arresto è solo facoltativo;
- la guardia non può procedere a nessun atto di indagine a norma degli artt.
347 ss. CPP;
- la guardia può arrestare solo se l'arresto è obbligatorio e, in tal caso, può
trattenere il corpo di reato fino alla consegna alla polizia giudiziaria;
- la guardia può richiedere le generalità in forza dell'art. 651 c.p.;
- la guardia non può far uso delle armi o della coazione fisica a norma dell'art.
53 C.P., ma può usarle armi o violenza solo per legittima difesa;
- le guardie redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben
ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, fanno fede fino a prova contraria;
- le guardie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di fare denunzia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).
Si pone il problema se le guardie volontarie, nel momento in cui intervengono
per svolgere il loro compito, siano pubblici ufficiali oppure solamente incaricati
di un pubblico servizio. Secondo la definizione data dall’artt. 357 e 358
C.P., modificato nel 1990, essi vanno inseriti fra gli incaricati di un pubblico
servizio. Però nel 1994 la Cassazione, giudicando si di una caso anteriore alla
riforma, scriveva Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma
dell'art. 357 cod. pen., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza
della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio
disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri
di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione
dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'art. 255
del regolamento per l'esecuzione del TULPS.(Cass. 9387/1994).
Però la legge 6 giugno 2008 n. 101, emessa in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05,
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procedura di infrazione n. 2000/4196, per avere l’Italia limitato il libero svolgimento
dell’attività delle agenzie di vigilanza comunitarie accampando la fandonia
che esse avevano pubblici poteri, non ha potuto dichiararli pubblici ufficiali,
ma ha loro riconosciuto solo la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
Ciò non spiega perché le guardie giurate volontarie siano legittimate a richiedere
i documenti ai controllati, facoltà riservata ai pubblici ufficiali, così
come quella di fare uso di armi e di violenza fisica (art. 53 C.P.), facoltà questa
che nessuno si è mai sognato di attribuire a delle guardie private e per di più
volontarie.
La soluzione giuridicamente corretta non è quella proposta dalla Cassazione.
Tra l’altro non è vero che i verbali abbiano fede privilegiata; sono verbali di
constatazione di fatti che hanno lo stesso valore di una testimonianza, smontabile
con prova contraria; la fede privilegiata è quella che possiedono gli atti e le
certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale o quegli atti che fanno fede
fino a querela di falso. È la qualifica del soggetto che emette l’atto a provare la
fede privilegiata ed è un errore logico far derivare la qualifica del soggetto in
base alla natura dell’atto emesso. Perciò si deve ritenere che si tratta di incaricati
di pubblico servizio a cui una norma speciale attribuisce anche la facoltà
eccezionale di richiedere i documenti specificamente indicati nella legge sulla
caccia o in altre leggi apposite.
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