Ad esse si applica poi, salvo diversa disposizione, l’art. 13 della legge
689/1981 (legge sulla depenalizzazione che regola le sanzioni amministrative)
per cui possono:
- assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica;
- procedere al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto
di confisca amministrativa;
- procedere alla contestazione dell’infrazione.
Sul punto della applicabilità dell’art. 13 Legge 689/1982 vi è stato dibattito
dottrinario un po’ astratto ed inconcludente. Se si considera che la legge sulla
caccia è una legge speciale la conclusione è semplice: l’art. 13 si applica in
mancanza di diversa o contraria disposizione della legge 157/1992.
Un problema particolare è dato dai dipendenti degli enti che gestiscono aree
naturali protette (Enti Parco) ai quali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza
da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di
servizio.Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica
di guardia giurata. (art. 29 L. 394/1991). La loro nomina avrebbe dovuto essere
regolata da decreti che non mi risultano emanati. I loro poteri in ambito
venatorio dovrebbero essere gli stessi attribuiti alle guardie giurate volontarie.
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