Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata
dettata una normativa particolare che definire confusionaria è dir poco.
L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di
PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica
eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di
cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.
Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore
al nuovo C.P.P.), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata:
a) agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è riconosciuta
la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi
della legislazione vigente»;
b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge
del 1907 sono anche agenti di PS;
c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile
riconosciute da leggi regionali. ecc.
d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a precisare che
esse possono intervenire solo all’interno dei terreni affidati alla loro sorveglianza
e non certo girare per le campagne a scovar bracconieri!
È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie
possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e
tanto meno di agente di PS).
L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo
gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a
sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi
secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi
reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge
incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di
vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma
poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento
con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di
informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche
attribuzioni di polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di
PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale
che deroga espressamente al CPP !
L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge
regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati
nella legge?
La risposta deve essere negativa per i motivi già esposti. Inoltre la legge
sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 C.P.P.
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