Consulenze

Le Guardie giurate volontarie venatorie

Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata

dettata una normativa particolare che definire confusionaria è dir poco.

L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di

PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica

eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di

cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.

Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore

al nuovo C.P.P.), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata:

a) agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è riconosciuta

la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi

della legislazione vigente»;

b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge

del 1907 sono anche agenti di PS;

c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile

riconosciute da leggi regionali. ecc.

d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a precisare che

esse possono intervenire solo all’interno dei terreni affidati alla loro sorveglianza

e non certo girare per le campagne a scovar bracconieri!

È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie

possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e

tanto meno di agente di PS).

L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo

gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a

sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi

secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi

reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge

incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di

vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma

poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento

con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di

informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche

attribuzioni di polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di

PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale

che deroga espressamente al CPP !

L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge

regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati

nella legge?

La risposta deve essere negativa per i motivi già esposti. Inoltre la legge

sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 C.P.P.

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Edoardo Mori
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