Consulenze

Le guardie volontarie che non sono anche guardie giurate

In materia di guardie giurate volontarie e di guardie volontarie, è stata creata

una notevole confusione dai legislatori del passato che hanno legiferato senza

un preciso quadro di riferimento.

In passato erano regolate solo le guardie giurate private, lavoratori dipendenti

da privati; lentamente, per la caccia e per la pesca, vennero introdotte le

guardie giurate volontarie che però restavano in tutto soggette alle norme sulle

guardie giurate private. Esse non avevano alcuna tutela giuridica salvo quella

derivante dalla qualità di pubblico ufficiale che assumevano al momento di un

intervento nella materia loro affidata.

La normativa statale non si è discostata da questo quadro fino a tempi recenti.

La legge venatoria del 1939 stabiliva all’art. 68: la vigilanza sull'applicazione

della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria,

alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi

idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai

comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i

concessionari di bandite e di riserve.

È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge

di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione

italiana della caccia.

L’art. 69 aggiungeva: le sezioni della federazione italiana della caccia

hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di

pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro

affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente

servizio di vigilanza venatoria. Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio

delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art.

266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n. 773.

La legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 29 in materia venatoria così modificava

la norma: le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno

facoltà di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il

riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro

affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente

servizio di vigilanza venatoria. dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni

effetto, alle guardie volontarie.

La legge 27 dicembre 1977, n.968, art.27 regolava nuovamente la materia

scrivendo: la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli

agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie

delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute,

ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle

norme di pubblica sicurezza.

356

Detta vigilanza è,altresì, affidata agli ufficiali,sottufficiali e guardie del

corpo forestale dello stato,alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,alle guardie giurate comunali,

forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della

legge di pubblica sicurezza.

Questa legge quindi faceva un passo indietro e non faceva più alcun cenno

di guardie volontarie prive della qualifica di guardia giurata.

L’articolo 27 della legge venatoria del 1992 recita:

La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali

è affidata:…..

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione

ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio

nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute

dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia

giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Infine il citato D.L,vo 31 marzo 1998, n.112 trasferiva alle Regioni

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori

dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo

27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza

sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio

decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n.

963;

Stando alla lettera della norma parrebbe che vi siano guardie giurate volontarie

e guardie volontarie sic et simpliciter, ma è una pura svista linguistica.

Come si vede le guardie volontarie non giurate compaiono e scompaiono misteriosamente

senza che nessuno si sia mai accorto delle incongruenze che ne

derivavano. Ma siccome la legge del 1992 fa riferimento solo a guardie volontarie

che siano anche guardie giurate, dovrebbe essere chiaro che la norma del

1998 non ha inteso derogare a questo principio.

Allo stato delle cose si deve perciò ritenere che non può esistere una

guardia volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata, rilasciato

dal prefetto o dalla Regione, a seconda dei casi.

Si veda al riguardo, fra le tante, la legge regionale Lombardia 9/2005 che

prevede che le guardie volontarie siano prima di tutto guardie giurate.

La conclusione è che non esistono guardie volontarie che non siano anche

guardie giurate perché il potere di effettuare controlli e di redigere verbali

compete solo a chi sia munito del decreto di riconoscimento della qualità di

guardia giurata, rilasciato, a seconda dei casi dal prefetto o dalla Regione. Non

357

vi può essere un riconoscimento di incaricato di pubblico servizio o di pubblico

ufficiale in mancanza di un atto che riconosca e attesti tale qualifica.

Di conseguenza coloro che si costituiscono in associazioni di volontari, ma

sono privi del decreto di guardia giurata, rientrano (come certi gruppi di “Ranger”)

nella figura giuridica delle ronde. Vale a dire che il cittadino che pretende

di andare in giro ad insegnare l’ordine e la legge agli altri, prima di tutto deve

dimostrare di essere all’altezza di tale compito, di non avere disturbi psichici,

di essere incensurato e, cosa importante, deve indossare giubbotti che lo identifichino

chiaramente e a distanza come soggetto privo di qualsivoglia potere,

salvo quello di osservare (facoltà questa garantita dalla Costituzione, purché

non si rechi disturbo o molestia agli altri cittadini).

Pare cosa del tutto ovvia, sul piano logico e giuridico che non si possa operare

alcuna distinzione fra chi afferma di fare la ronda per tutelare la sicurezza

pubblica e chi afferma di fare la ronda per tutelare il cinghiale, anche perché

non ci si può basare sulle intenzioni, ma sui comportamenti di fatto.

Perciò alle guardie volontarie che non siano guardie giurate si applica integralmente

il Regolamento ministeriale 8 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale di pari data e non possono portare alcuna divisa. Le guardie giurate

invece devono attenersi alle disposizioni del regolamento al TU Leggi di PS e

portare solo divise autorizzate dal prefetto. Rimane fermo il principio generale

per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e

poteri di chi hanno davanti; perciò le divise non devono essere confondibili con

quelle di agenti di PS e non devono recare gradi e stellette.

In materia di guardie giurate volontarie e di guardie volontarie, è stata creata

una notevole confusione dai legislatori del passato che hanno legiferato senza

un preciso quadro di riferimento.

In passato erano regolate solo le guardie giurate private, lavoratori dipendenti

da privati; lentamente, per la caccia e per la pesca, vennero introdotte le

guardie giurate volontarie che però restavano in tutto soggette alle norme sulle

guardie giurate private. Esse non avevano alcuna tutela giuridica salvo quella

derivante dalla qualità di pubblico ufficiale che assumevano al momento di un

intervento nella materia loro affidata.

La normativa statale non si è discostata da questo quadro fino a tempi recenti.

La legge venatoria del 1939 stabiliva all’art. 68: la vigilanza sull'applicazione

della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria,

alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi

idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai

comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i

concessionari di bandite e di riserve.

È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge

di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione

italiana della caccia.

L’art. 69 aggiungeva: le sezioni della federazione italiana della caccia

hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di

pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro

affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente

servizio di vigilanza venatoria. Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio

delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art.

266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n. 773.

La legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 29 in materia venatoria così modificava

la norma: le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno

facoltà di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il

riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro

affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente

servizio di vigilanza venatoria. dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni

effetto, alle guardie volontarie.

La legge 27 dicembre 1977, n.968, art.27 regolava nuovamente la materia

scrivendo: la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli

agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie

delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute,

ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle

norme di pubblica sicurezza.

356

Detta vigilanza è,altresì, affidata agli ufficiali,sottufficiali e guardie del

corpo forestale dello stato,alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,alle guardie giurate comunali,

forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della

legge di pubblica sicurezza.

Questa legge quindi faceva un passo indietro e non faceva più alcun cenno

di guardie volontarie prive della qualifica di guardia giurata.

L’articolo 27 della legge venatoria del 1992 recita:

La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali

è affidata:…..

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione

ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio

nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute

dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia

giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Infine il citato D.L,vo 31 marzo 1998, n.112 trasferiva alle Regioni

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori

dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo

27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza

sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio

decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n.

963;

Stando alla lettera della norma parrebbe che vi siano guardie giurate volontarie

e guardie volontarie sic et simpliciter, ma è una pura svista linguistica.

Come si vede le guardie volontarie non giurate compaiono e scompaiono misteriosamente

senza che nessuno si sia mai accorto delle incongruenze che ne

derivavano. Ma siccome la legge del 1992 fa riferimento solo a guardie volontarie

che siano anche guardie giurate, dovrebbe essere chiaro che la norma del

1998 non ha inteso derogare a questo principio.

Allo stato delle cose si deve perciò ritenere che non può esistere una

guardia volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata, rilasciato

dal prefetto o dalla Regione, a seconda dei casi.

Si veda al riguardo, fra le tante, la legge regionale Lombardia 9/2005 che

prevede che le guardie volontarie siano prima di tutto guardie giurate.

La conclusione è che non esistono guardie volontarie che non siano anche

guardie giurate perché il potere di effettuare controlli e di redigere verbali

compete solo a chi sia munito del decreto di riconoscimento della qualità di

guardia giurata, rilasciato, a seconda dei casi dal prefetto o dalla Regione. Non

357

vi può essere un riconoscimento di incaricato di pubblico servizio o di pubblico

ufficiale in mancanza di un atto che riconosca e attesti tale qualifica.

Di conseguenza coloro che si costituiscono in associazioni di volontari, ma

sono privi del decreto di guardia giurata, rientrano (come certi gruppi di “Ranger”)

nella figura giuridica delle ronde. Vale a dire che il cittadino che pretende

di andare in giro ad insegnare l’ordine e la legge agli altri, prima di tutto deve

dimostrare di essere all’altezza di tale compito, di non avere disturbi psichici,

di essere incensurato e, cosa importante, deve indossare giubbotti che lo identifichino

chiaramente e a distanza come soggetto privo di qualsivoglia potere,

salvo quello di osservare (facoltà questa garantita dalla Costituzione, purché

non si rechi disturbo o molestia agli altri cittadini).

Pare cosa del tutto ovvia, sul piano logico e giuridico che non si possa operare

alcuna distinzione fra chi afferma di fare la ronda per tutelare la sicurezza

pubblica e chi afferma di fare la ronda per tutelare il cinghiale, anche perché

non ci si può basare sulle intenzioni, ma sui comportamenti di fatto.

Perciò alle guardie volontarie che non siano guardie giurate si applica integralmente

il Regolamento ministeriale 8 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale di pari data e non possono portare alcuna divisa. Le guardie giurate

invece devono attenersi alle disposizioni del regolamento al TU Leggi di PS e

portare solo divise autorizzate dal prefetto. Rimane fermo il principio generale

per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e

poteri di chi hanno davanti; perciò le divise non devono essere confondibili con

quelle di agenti di PS e non devono recare gradi e stellette.v

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

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Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

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