L’art. 10 LC sui Piani faunistico-venatori delle province stabilisce alla lett.
e) che in essi vengano regolate le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento
e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento
di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione
può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati.
La norma non è delle più chiare e il legislatore avrebbe fatto bene ad essere
un po’ più preciso e dettagliato. Si comprende che l’addestramento e le gare di
cani possono essere fatte anche sulla fauna selvatica, senza abbatterla; ma in
quali periodi? Di certo non quando la selvaggina accudisce ai piccoli o cova le
uova. Si comprende che si può abbattere gli animali e quindi fare addestramento
e gare anche con mezzi di caccia, ma solo su fauna di allevamento. Ed allora
non sarebbe stato male precisare entro quali limiti e condizioni si può svolgere
questo tipo di abbattimento. Sembra che l’attività possa rientrare in quella di
impresa agricola, ma sarebbe stato bene definire il rapporto fra le cosiddette
ZAC e i centri privati di riproduzione. Sono sempre due cose diverse o possono
essere unificate?
Cosa ancora più assurda è che la legge non vieta di girare per la campagna
con il cane sciolto, in qualsiasi periodo dell’anno e perciò l’addestramento del
cane senza l’uso di mezzi di caccia può essere fatto liberamente, almeno fino al
recepimento della direttiva sugli uccelli che farà divieto di disturbare uccelli in
covo o con nidiata. Da ciò si può dedurre che le norme sulle ZAC non sono rivoltre
a limitare l’attività dei cacciatori, ma a facilitarle. Ad esempio immettendo
sul terreno selvaggina di allevamento in modo che il cane trovi effettivamente
animali adatti al suo addestramento.
Vediamo come in pratica queste disposizioni sono state elaborate dalle
leggi regionali
La legge regionale toscana prevede che:
Art. 24- Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere
su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia
venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere
costituite in territori di scarso rilievo faunistico. Occorre il consenso del proprietario o
del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio
nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell 'arco temporale che
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati. La
provincia può autorizzare il controllo selettivo nei confronti di specie ungulate, predatrici
o concorrenti. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore
al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consen370
tito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno
delle aziende agrituristico venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali
di cui al presente comma. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Però l’abbattimento può essere
esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti
specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. Nelle aree addestramento,
allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende
agrituristico venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente
alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate
in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello
stesso sesso. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree in cui è previsto
l’abbattimento, esso può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non
confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico venatorie all'interno delle quali
possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari
a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti
devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o
contrassegno di riconoscimento di colore arancione.
Nei regolamenti provinciali sono poi previste norme ancor più dettagliate quali:
L'utilizzazione della ZAC è consentita dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno
dell'anno successivo, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima
di sorgere del sole fino al tramonto, per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei
cani da caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti
specie: fagiano, quaglia, starna e lepre. L'addestramento, l'allenamento e le gare
dei cani da caccia senza abbattimento di selvaggina sono consentiti anche nei restanti
giorni della settimana. Si fa divieto di abbattere selvaggina già esistente nella ZAC che
non sia preventivamente immessa.
Il perimetro esterno della ZAC deve essere opportunamente tabellato con apposite
tabelle di dimensione cm. 25x35 recenti la dicitura nera su fondo bianco " Zona Addestramento
ed Allenamento dei Cani da caccia . Della superficie totale della ZAC che è
pari a Ha 20.000, si riserva il 10%, da destinare a "zona di rispetto" opportunamente
tabellata, ove è fatto divieto assoluto esercitare l'attività venatoria. L'utilizzazione della
ZAC deve garantire l'accesso con parità di diritti ed obblighi a tutti i richiedenti. Il
limite massimo di accesso è di quattro cani per ogni ettaro di superficie utile. I cacciatori
che intendono accedere alla ZAC devono essere in regola con i documenti necessari
per lo svolgimento dell'attività venatoria, previsti dalla Legge nazionale e regionale,
con la sola esclusione del tesserino venatorio.
Ai cacciatori praticanti l'attività venatoria con abbattimento del selvatico sarà rilasciata
regolare ricevuta dalla quale risulteranno le generalità del cacciatore e le specie
ed il numero dei capi abbattuti.
Durante il periodo di attività cinofila con abbattimento del selvatico sarà garantita
la presenza di almeno una guardia giurata venatoria volontaria con decreto in corso di
validità.
L'accesso alla ZAC è subordinato al pagamento di una quota di ingresso, nella
misura stabilita dall'Organismo di Gestione, per ogni turno di un ora ciascuno.
Per quanto riguarda l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia con abbat371
timento del selvatico, il prezzo della selvaggina, visto che è soggetto a continue variazioni
a secondo del periodo ed altri fattori, sarà stabilito dall'Organismo di Gestione
nel corso della convocazione ordinaria.
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