Il principio, secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto
pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ. si estende ai fatti materiali che il
pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti,
comporta, con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per l'Esercizio della
caccia in zona vietata, che il contravventore, in Sede di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, potrà contestare con ogni mezzo di prova il verbale
redatto dalle guardie forestali, nella parte in cui ritenga che il luogo ove venne
costatato l'Esercizio di attività venatoria si trovi all'interno di detta zona di divieto,
vertendosi in tema di valutazione dei fatti accertati, ma non anche provare,
se non previa querela di falso, che tale luogo sia diverso da quello indicato
nel verbale medesimo, trattandosi di fatto obiettivo direttamente riscontrato dal
pubblico ufficiale. *Cass., 9 novembre 1983, n. 6628
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