Consulenze

Legge 4 novembre 2010 convenzione europea animali da compagnia

Art 1. (Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione

europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13

novembre 1987.

Art 2. (Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a

decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art 3. (Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite

dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o

con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a

diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o

tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia

di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione

individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti,

ove richiesto, di passaporto individuale, é punito con la reclusione da tre

mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare

a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali

da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.

998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti

nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena é aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata

inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure

restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie

trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai

commi 1 e 2 del presente articolo, é sempre ordinata la confisca dell'animale,

salvo che appartenga a persona estranea al reato. É altresì disposta la sospen470

sione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento

degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti é pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva é disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati

alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute,

adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e

transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601,

che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di

confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono

stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste

dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate

alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità

di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale

animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento

(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,

privi di sistemi per l'identificazione individuale, é soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni

animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale

animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento

(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,

in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, é soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro

1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni

sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 é altresì

soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti

nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai

commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono

da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per

contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

471

Art 6. (Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di

tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate

in modo definitivo, é soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per

l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente

tra le due violazioni é inferiore a tre mesi, é applicata la durata massima

della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette

tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3,

del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, é

soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un

periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni é inferiore

a tre mesi, é applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni

delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di

un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni

delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o

dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,

accertate in modo definitivo, é soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti é

stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo'

conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima

di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione

della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare

di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia

del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti

di sospensione o di revoca.

Art 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla

presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della

presente legge é commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si

applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, é affidato in custodia, a spese del responsabile della vio472

lazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice,

di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli

animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo

che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in

materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge é aggiornata

ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto

nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1°

dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui

al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,

che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare

quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura

delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni

del presente comma, é oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso

se la frazione decimale é pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto

se é inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste

dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art 8. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it