Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro
il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente
all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre
sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1
e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche
e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in
particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvo-
pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della
legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile,
di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e
al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee
per disabili, portatori di handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini
e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio,
nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità
locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino
l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini
suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria
previste dal presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le
opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui
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sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie
estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione
di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi
sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti
di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso
prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari
per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e
abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da
persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono
esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal
competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente
parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo
parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta,
e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;
il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente
il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono
su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.
Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e
per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
della marina mercantile.
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2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale
dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento
di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo
restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale
del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti
parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite
dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento
e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale
del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono
essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza
degli ordinari obblighi di servizio.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di
guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza
provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite
dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo
19, comma 7.
Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto
fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19,
comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 52 a €
12.915. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione
di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli
relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo
19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle
aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate,
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nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal
legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata
in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina
non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-
bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia
comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli
articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso
di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti
alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per
commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla
riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto
al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare
gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
in quanto non in contrasto con il presente articolo. 6. In ogni caso trovano applicazione
le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto
al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area
protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di
violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali
statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione
alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di
salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione
di regolamenti di parchi naturali regionali.
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