A distanza di meno di un mese dalla approvazione della Camera, il disegno di legge sulla legittima difesa è legge: l'Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti.
I punti principali sono:
- difesa sempre legittima: la difesa è sempre presunta, ovverosia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. E' questa una delle modifiche apportate al co. II dell'art. 52 codice penale.
Inoltre, sarà possibile utilizzare un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo per tutelare la propria o altrui incolumità o dei beni o altrui.
- sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.): nei casi di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa diventa presupposto necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena.
- eccesso di legittima difesa: la legge in questione esclude che possa essere punito il soggetto che commette il reato trovandosi in statodi grave turbamento o in condizione di minorata difesa derivante dal pericolo.
- pene più severe per reati contro patrimonio: il provvedimento rende inoltre più severe le pene per una serie di reati contro il patrimonio: dal furto in abitazione alla rapina. Ad esempio, le pene per il reato di cui all’art. 614 c.p., violazione di domicilio vengono elevate da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo. In caso di violazione di domicilio aggravata la pena detentiva diventa da 2 a 6 anni (anziché da 1 a 5 anni).
- no al risarcimento del danno: Con l’inserimento di 2 nuovi commi nell’art. 2044 c.c. viene ora esclusa la responsabilità nei casi di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p..
- gratuito patrocinio per chi si difende: viene introdotto il Patrocinio a spese a carico dello Stato laddove l’agente venga ritenuto scriminato dalla legittima difesa o dall’eccesso colposo di legittima difesa. È previsto però per lo Stato la ripetizione delle somme laddove vengano riaperte le indagini e il soggetto venga condannato.
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